3.8.2013
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 225/78
Sentenza del Tribunale del 6 giugno 2013 — Celtipharm/UAMI — Alliance Healthcare France (PHARMASTREET)
(Causa T-411/12) (1)
(Marchio comunitario - Opposizione - Demanda di marchio comunitario denominativo PHARMASTREET - Marchio nazionale denominativo anteriore PHARMASEE - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009)
2013/C 225/173
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Celtipharm (Vannes, Francia) (rappresentanti: P. Greffe e C. Fendeleur, avvocati)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentane#: V. Melgar, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI: A Alliance Healthcare France SA (Gennevilliers, Francia)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell’UAMI del 26 giugno 2012 (procedimento R 767/2011-2), relativa a un procedimento di opposizione tra la Celtipharm e l’Alliance Healthcare France SA.
Dispositivo
1)
La decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 26 giugno 2012 (procedimento R 767/2011-2) è annullata.
2)
L’opposizione è accolta per quanto riguarda i prodotti appartenenti alla classe 5 e corrispondenti alla descrizione «prodotti farmaceutici; sostanze dietetiche per uso medico», da un lato, e i servizi appartenenti alla classe 35 e corrispondenti alla descrizione «gestione degli affari commerciali, amministrazione, commerciale e lavori d’ufficio», dall’altro.
3)
Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.
(1) GU C 366 del 24.11.2012
Full & Egal Universal Law Academy