22.6.2015
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 205/26
Sentenza del Tribunale del 5 maggio 2015 — Skype/UAMI — Sky e Sky IP International (skype)
(Causa T-423/12) (1)
([«Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario figurativo skype - Marchio comunitario denominativo anteriore SKY - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»])
(2015/C 205/35)
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Skype Ultd (Dublino, Irlanda) (rappresentanti: inizialmente I. Fowler, solicitor, J. Schmitt, avvocato, e J. Mellor, QC, poi A. Carboni e M. Browne, solicitors)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: P. Bullock, agente)
Controinteressate dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI, intervenienti dinanzi al Tribunale: Sky plc, già British Sky Broadcasting Group plc (Isleworth, Regno Unito), e Sky IP International Ltd (Isleworth) (rappresentanti: D. Rose e V. Baxter, solicitors, poi D. Rose, R. Guthrie, solicitors, T. Moody-Stuart, barrister, e J. Curry, solicitor)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI del 26 luglio 2012 (procedimento R 1561/2010-4), relativa a un procedimento di opposizione tra la British Sky Broadcasting Group plc e la Sky IP International Ltd, da un lato, e la Skype Ultd, dall’altro.
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
La Skype Ultd sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dall’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), dalla Sky plc e dalla Sky IP International Ltd.
(1) GU C 355 del 17.11.2012.
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