11.1.2014
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 9/23
Sentenza del Tribunale del 21 novembre 2013 — Equinix (Germany)/UAMI — Acotel (ancotel.)
(Causa T-443/12) (1)
(Marchio comunitario - Opposizione - Domanda di marchio comunitario figurativo ancotel. - Marchio comunitario figurativo anteriore ACOTEL - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009)
2014/C 9/37
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Equinix (Germany) GmbH, già ancotel GmbH (Francoforte sul Meno, Germania) (rappresentante: H. Truelsen, avvocato)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Poch, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI: Acotel SpA (Roma)
Oggetto
Ricorso avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI del 3 agosto 2012 (procedimento R 1895/2011-4), relativa a un procedimento di opposizione tra la Acotel SpA e la ancotel GmbH, divenuta Equinix (Germany) GmbH.
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
La Equinix (Germany) GmbH è condannata alle spese.
(1) GU C 379 dell’8.12.2012.
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