10.11.2014
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 395/39
Sentenza del Tribunale del 26 settembre 2014 — Koscher + Würtz/UAMI-Kirchner & Wilhelm (KW SURGICAL INSTRUMENTS)
(Causa T-445/12) (1)
([«Marchio comunitario - Opposizione - Registrazione internazionale che designa la Comunità europea - Marchio figurativo KW SURGICAL INSTRUMENTS - Marchio nazionale denominativo anteriore Ka We - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 - Procedimento di ricorso - Portata dell’esame che deve essere svolto dalla commissione di ricorso - Prova dell’uso effettivo del marchio anteriore - Ricorso presentato alla divisione di opposizione - Diniego di registrazione del marchio richiesto senza previo esame del presupposto dell’uso effettivo del marchio anteriore - Errore di diritto - Potere di riforma»])
2014/C 395/47
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Koscher + Würtz GmbH (Spaichingen, Germania) (rappresentanti: P. Mes, C. Graf von der Groeben, G. Rother, J. Bühling, A. Verhauwen, J. Künzel, D. Jestaedt, M. Bergermann, J. Vogtmeier e A. Kramer, avvocati)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Schifko, agente)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI: Kirchner & Wilhelm GmbH + Co. (Asperg, Germania) (rappresentante: J. Dönch, avvocato)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI del 6 agosto 2012 (procedimento R 1675/2011-4), relativa a un procedimento di opposizione tra la Kirchner & Wilhelm GmbH + Co. e la Koscher + Würtz GmbH.
Dispositivo
1)
La decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), del 6 agosto 2012 (procedimento R 1675/2011-4), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Kirchner & Wilhelm GmbH + Co. e la Koscher + Würtz GmbH, è annullata.
2)
Il ricorso è respinto quanto al resto.
3)
L’UAMI sopporterà le proprie spese nonché la metà delle spese sostenute dalla Koscher + Würtz dinanzi alla commissione di ricorso e al Tribunale.
4)
La Koscher + Würtz sopporterà la metà delle proprie spese sostenute dinanzi alla commissione di ricorso e al Tribunale.
(1) GU C 379 dell’8.12.2012.
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