21.12.2013
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 377/14
Sentenza del Tribunale del 12 novembre 2013 — North Drilling/Consiglio
(Causa T-552/12) (1)
(Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate nei confronti dell’Iran allo scopo d’impedire la proliferazione nucleare - Congelamento dei capitali - Errore di fatto - Modulazione nel tempo degli effetti di un annullamento)
2013/C 377/33
Lingua processuale: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: North Drilling Co. (Teheran, Iran) (rappresentanti: avv.ti J. Viñals Camallonga, L. Barriola Urruticoechea e J. Iriarte Ángel)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: M. Bishop e A. De Elera, agenti)
Oggetto
Domanda di annullamento, da un lato, della decisione 2012/635/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 282, pag. 58), e, dall’altra, del regolamento di esecuzione (UE) n. 945/2012 del Consiglio, del 15 ottobre 2012, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 282, pag. 16), nella parte in cui tali atti riguardano la ricorrente.
Dispositivo
1)
La decisione 2012/635/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran, è annullata nella parte in cui ha inserito il nome della North Drilling Co. nell’allegato II alla decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC.
2)
Il regolamento di esecuzione (UE) n. 945/2012 del Consiglio, del 15 ottobre 2012, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran, è annullato nella parte in cui ha inserito il nome della North Drilling nell’allegato IX al regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010.
3)
L’allegato IX al regolamento n. 267/2012 è annullato nella parte in cui riguarda la North Drilling.
4)
Gli effetti della decisione 2010/413, come modificata dalla decisione 2012/635, sono mantenuti, per quanto riguarda la North Drilling, a partire dall’entrata in vigore della decisione medesima, il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, fino a quando non prenderà effetto l’annullamento parziale del regolamento n. 267/2012.
5)
Il Consiglio dell’Unione europea si farà carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dalla North Drilling nell’ambito della presente istanza e del procedimento sommario.
(1) GU C 46 del 16.02.2013.
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