1.9.2014
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 292/39
Sentenza del Tribunale del 16 luglio 2014 — National Iranian Oil Company/Consiglio
(Causa T-578/12) (1)
((«Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate nei confronti dell’Iran allo scopo di impedire la proliferazione nucleare - Congelamento di capitali - Ricorso di annullamento - Entità infra-statale - Legittimazione e interesse ad agire - Ricevibilità - Obbligo di motivazione - Indicazione e scelta del fondamento normativo - Competenza del Consiglio - Principio di prevedibilità degli atti dell’Unione - Nozione di sostegno apportato alla proliferazione nucleare - Errore manifesto di valutazione - Diritti della difesa e diritto alla tutela giurisdizionale effettiva - Proporzionalità - Diritto di proprietà»))
2014/C 292/47
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: National Iranian Oil Company (Theran, Iran) (rappresentante: J.-M. Thouvenin, avvocato)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: V. Piessevaux e M. Bishop, agenti)
Interveniente a sostegno del convenuto: Commissione europea (rappresentanti: A. Aresu e M. Konstantinidis, agenti)
Oggetto
Domanda di annullamento, da una parte, della decisione 2012/635/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 282, pag. 58) e, dall’altra, del regolamento di esecuzione (UE) n. 945/2012 del Consiglio, del 15 ottobre 2012, che attua il regolamento (UE) n. 267/2012 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 282, pag. 16).
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
La National Iranian Oil Company sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea.
3)
La Commissione europea sopporterà le proprie spese.
(1) GU C 79 del 16.3.2013.
Full & Egal Universal Law Academy