16.2.2015
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 56/17
Ordinanza del Tribunale del 4 dicembre 2014 — Alstom/Commissione
(Causa T-164/12) (1)
((«Concorrenza - Azione per risarcimento danni proposta dinanzi ad un giudice nazionale - Domanda di cooperazione - Articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003 - Decisione della Commissione di comunicare determinate informazioni ad un giudice nazionale - Revoca della domanda - Revoca della decisione - Non luogo a statuire»))
(2015/C 056/23)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Alstom (Levallois-Perret, Francia) (rappresentanti: inizialmente J. Derenne, avvocato, N. Heaton, P. Chaplin e M. Farley, solicitors, successivamente J. Derenne, N. Heaton e P. Chaplin)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: A. Antoniadis, N. Khan e P. Van Nuffel, agenti)
Interveniente a sostegno della convenuta: National Grid Electricity Transmission plc (Londra, Regno Unito) (rappresentanti: A. Magnus, C. Bryant, E. Coulson, solicitors, J. Turner, D. Beard, QC, e L. John, barrister)
Oggetto
Annullamento della decisione della Commissione, comunicato alla ricorrente con lettera del direttore generale della DG Concorrenza della Commissione, del 26 gennaio 2012, recante il riferimento D/2012/006840, di dare seguito ad una domanda di cooperazione proveniente dalla High Court of Justice (England & Wales) [Alta Corte di giustizia (Inghilterra e Galles)], in quanto comporta la divulgazione di informazioni che si asseriscono coperte dal segreto professionale e che figurano nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti nel caso COMP/F/38.899 — Apparecchiature di comando con isolamento in gas.
Dispositivo
1)
Non occorre più statuire sul presente ricorso.
2)
Ciascuna delle parti sopporta le proprie spese, incluse quelle sostenute nel contesto del procedimento sommario.
(1) GU C 165 del 9.6.2012.
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