15.9.2014
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 315/49
Ordinanza del Tribunale del 25 giugno 2014 — Accorinti e a./BCE
(Causa T-224/12) (1)
((«Ricorso di annullamento - Politica economica e monetaria - BCE - Banche centrali nazionali - Ristrutturazione del debito pubblico greco - Idoneità degli strumenti di debito negoziabili emessi o integralmente garantiti dalla Grecia ai fini delle operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema - Conservazione della soglia di qualità creditizia sufficiente per il mantenimento dell’idoneità - Supporto di garanzie sotto forma di un programma di riacquisto di titoli a beneficio delle banche centrali nazionali - Creditori privati - Imputabilità di taluni effetti giuridici all’atto impugnato - Carenza d’interesse ad agire - Carenza di incidenza diretta - Irricevibilità»))
2014/C 315/83
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrenti: Alessandro Accorinti (Nichelino, Italia) e gli altri ricorrenti nominativamente indicati in allegato all’ordinanza (rappresentanti: S. Sutti e R. Spelta, avvocati)
Convenuta: Banca centrale europea (BCE) (rappresentanti: inizialmente A. Sáinz de Vicuña Barroso, S. Bening e P. Papapaschalis, successivamente S. Bening e P. Papapaschalis, in qualità di agenti, assistiti da E. Castellani, T. Lübbig e B. Kaiser, avvocati)
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione 2012/153/UE della Banca centrale europea, del 5 marzo 2012, sull’idoneità degli strumenti di debito negoziabili emessi o integralmente garantiti dalla Repubblica ellenica nell’ambito dell’offerta di scambio del debito della Repubblica ellenica (BCE/2012/3) (GU L 77, pag. 19).
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.
2)
Il sig. Alessandro Accorinti e gli altri ricorrenti nominativamente indicati in allegato sono condannati alle spese.
(1) GU C 243 dell’11.8.2012.
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