24.6.2014
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 194/25
Ordinanza del Tribunale del 14 aprile 2014 — Manufacturing Support & Procurement Kala Naft/Consiglio
(Causa T-263/12) (1)
((«Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate nei confronti dell’Iran al fine di impedire la proliferazione nucleare - Congelamento di capitali - Autorità della cosa giudicata - Obbligo di motivazione - Obbligo di comunicazione individuale - Diritti della difesa - Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva - Diritto di proprietà - Proporzionalità - Competenza del Consiglio - Sviamento di potere - Errore di diritto - Nozione di sostegno fornito alla proliferazione nucleare - Errore di valutazione - Ricorso manifestamente infondato in diritto»))
2014/C 194/32
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Manufacturing Support & Procurement Kala Naft Co., Tehran (Teheran, Iran) (rappresentanti: F. Esclatine e S. Perrotet, avvocati)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: M. Bishop e R. Liudvinaviciute-Cordeiro, agenti)
Interveniente a sostegno del convenuto: Commissione europea (rappresentanti: É. Cujo e M. Konstantinidis, agenti)
Oggetto
Domanda di parziale annullamento del regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010 (GU L 88, pag. 1).
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto in quanto manifestamente infondato in diritto.
2)
La Manufacturing Support & Procurement Kala Naft Co., Tehran sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea.
3)
La Commissione europea sopporterà le proprie spese.
(1) GU C 258 del 25.8.2012.
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