15.9.2014
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
C 315/50
Ordinanza del Tribunale del 19 giugno 2014 — Suwaid/Consiglio
(Causa T-268/12) (1)
((«Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate nei confronti di determinati enti e persone in considerazione della situazione in Siria - Difetto di rappresentanza - Inattività del ricorrente - Non luogo a statuire»))
2014/C 315/84
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Joseph Suwaid (Damasco, Siria) (rappresentanti: inizialmente L. Defalque e T. Bontinck, avocats)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: G. Étienne e V. Piessevaux, agenti)
Oggetto
Domanda di annullamento del punto 7 della parte A dell’allegato I al regolamento di esecuzione (UE) n. 266/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, che attua l’articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 36/2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU L 87, pag. 45), nonché del punto 7 della parte A dell’allegato I alla decisione di esecuzione 2012/172/PESC del Consiglio, del 23 marzo 2012, che attua la decisione 2011/782/PESC, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU L 87, pag. 103), nella parte in cui tali atti iscrivono il ricorrente nell’elenco delle persone assoggettate a misure restrittive.
Dispositivo
1)
Non vi è luogo a statuire sul presente ricorso.
2)
Il signor Joseph Suwaid è condannato a sopportare le proprie spese nonché quelle del Consiglio dell’Unione europea.
(1) GU C 243 dell’11.8.2012.
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