26.1.2013
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 26/49
Ordinanza del presidente del Tribunale del 16 novembre 2012 — Evonik Degussa/Commissione
(Causa T-341/12 R)
(Procedimento sommario - Concorrenza - Pubblicazione di una decisione con la quale la Commissione accerta una violazione delle norme che vietano le intese - Rigetto della richiesta di trattamento riservato di informazioni fornite alla Commissione in applicazione della sua comunicazione sulla cooperazione - Bilanciamento degli interessi - Urgenza - Fumus boni iuris)
2013/C 26/100
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Richiedente: Evonik Degussa GmbH (Essen, Germania) (rappresentanti: avv.ti C. Steinle, M. Holm-Hadulla e C. von Köckritz)
Resistente: Commissione europea (rappresentanti: C. Giolito, M. Kellerbauer e G. Meessen, agenti)
Oggetto
Domanda di sospensione dell’esecuzione della decisione C(2012) 3534 def. della Commissione, del 24 maggio 2012, di rigetto della richiesta di trattamento riservato proposta dalla richiedente (caso COMP/38.620 — Perossido di idrogeno e perborato) e domanda di provvedimenti provvisori diretti a ordinare il mantenimento del trattamento riservato di taluni dati relativi alla richiedente in occasione della pubblicazione di una versione più dettagliata della decisione 2006/903/CE della Commissione, del 3 maggio 2006, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 81 [CE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/F/C.38.620 — Perossido di idrogeno e perborato) (GU L 353, pag. 54).
Dispositivo
1)
È sospesa l’esecuzione della decisione C(2012) 3534 def. della Commissione, del 24 maggio 2012, di rigetto della richiesta di trattamento riservato proposta da Evonik Degussa GmbH ai sensi dell’articolo 8 della decisione 2011/695/UE del presidente della Commissione europea, del 13 ottobre 2011, relativa alla funzione e al mandato del consigliere-auditore per taluni procedimenti in materia di concorrenza (Caso COMP/38.620 — Perossido di idrogeno e perborato).
2)
Si ordina alla Commissione di astenersi dal pubblicare sul proprio sito internet o in qualsiasi altro luogo o dal rendere accessibile a terzi una versione della sua decisione 2006/903/CE, del 3 maggio 2006, relativa a un procedimento ai sensi dell'articolo 81 [CE] e dell'articolo 53 dell'accordo SEE nei confronti di Akzo Nobel NV, Akzo Nobel Chemicals Holding AB, Eka Chemicals AB, Degussa AG, Edison SpA, FMC Corporation, FMC Foret S.A., Kemira OYJ, L’Air Liquide SA, Chemoxal SA, Snia SpA, Caffaro Srl, Solvay SA/NV, Solvay Solexis SpA, Total SA, Elf Aquitaine SA e Arkema SA (caso COMP/F/C.38.620 — Perossido di idrogeno e perborato), che sia più dettagliata, nella parte che riguarda la richiedente, di quella pubblicata nel settembre 2007 sul sito internet della sua Direzione generale della concorrenza.
3)
Le spese sono riservate.
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