SENTENZA DEL TRIBUNALE (Settima Sezione)
28 ottobre 2015 ( *1 )
«Aiuti di Stato — Vendita e locazione di terreni e di un’unità di produzione — Decisione che dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato interno e ne dispone il recupero — Assenza di procedura di gara — Determinazione del prezzo di mercato — Criterio dell’investitore privato — Pregiudizio per gli scambi tra Stati membri»
Nella causa T‑253/12,
Hammar Nordic Plugg AB, con sede in Trollhättan (Svezia), rappresentata da I. Otken Eriksson e U. Öberg, avvocati,
ricorrente,
contro
Commissione europea, rappresentata da D. Grespan e P.‑J. Loewenthal, in qualità di agenti, assistiti da L. Sandberg-Morch, avvocato,
convenuta,
avente ad oggetto la domanda di annullamento della decisione 2012/293/UE della Commissione, dell’8 febbraio 2012, relativa all’aiuto di Stato SA.28809 (C 29/10) (ex NN 42/10 e ex CP 194/09), cui la Svezia ha dato esecuzione a favore di Hammar Nordic Plugg AB (GU L 150, pag. 78),
IL TRIBUNALE (Settima Sezione),
composto da M. van der Woude, I. Wiszniewska-Białecka e I. Ulloa Rubio (relatore), giudici,
cancelliere: C. Heeren, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 26 marzo 2015,
ha pronunciato la seguente
Sentenza ( 1 )
Fatti
[omissis]
Procedimento amministrativo
[omissis]
Decisione impugnata
[omissis]
Procedimento e conclusioni delle parti
25
Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale l’8 giugno 2012, la ricorrente ha proposto il presente ricorso.
26
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare, in tutto o in parte, la decisione impugnata;
—
condannare la Commissione alle spese.
27
La Commissione chiede che il Tribunale voglia:
—
respingere il ricorso in quanto infondato;
—
condannare la ricorrente alle spese.
In diritto
[omissis]
Sul primo motivo, vertente su errori di valutazione nell’ambito della qualificazione come aiuto di Stato
[omissis]
32
Per verificare se la vendita di un terreno da parte di un’autorità pubblica ad una persona privata costituisca un aiuto di Stato occorre che la Commissione applichi il criterio dell’investitore privato in un’economia di mercato, al fine di determinare se il prezzo pagato dal presunto beneficiario dell’aiuto corrisponda al prezzo che un investitore privato, che agisce in normali condizioni di concorrenza, avrebbe potuto fissare. In genere, l’uso di tale criterio implica, da parte della Commissione, una valutazione economica complessa (v. sentenza Commissione/Scott, punto 31 supra, EU:C:2010:480, punto 68).
[omissis]
Sulla mancata considerazione del prezzo di cessione di SEK 8000000
[omissis]
40
Si deve poi rammentare, per quanto riguarda il terzo argomento della ricorrente, secondo il quale non ci sarebbe nessun motivo per ricorrere ad una procedura di gara prima della vendita, che la Commissione è vincolata dalle discipline e dalle comunicazioni da essa emanate, ma unicamente nei limiti in cui non derogano alle norme del Trattato FUE e sono accettate dagli Stati membri (sentenza del 16 luglio 2014, Zweckverband Tierkörperbeseitigung/Commissione, T‑309/12, EU:T:2014:676, punto 212).
41
Pertanto, la Commissione, in assenza di una procedura di gara aperta ed incondizionata, poteva basarsi sulle valutazioni che erano a sua disposizione, conformemente al punto 2, lettera a), della comunicazione.
[omissis]
Sul mancato esame dell’esistenza di un aiuto di Stato al momento dell’acquisizione dell’impianto da parte della FABV per SEK 17000000
[omissis]
60
In primo luogo, occorre rilevare che, nella sintesi della sua decisione d’apertura del procedimento formale d’esame della vendita dell’impianto da parte della FABV alla ricorrente, la Commissione ha indicato, per quanto riguarda la vendita di tale impianto da parte di Chips alla FABV, quanto segue:
«Il prezzo di acquisto dell’impianto di produzione versato dalla FABV non appare superiore al valore di mercato, come hanno indicato consulenti esterni indipendenti. Si può conseguentemente escludere la presenza di un elemento di aiuto in questa prima operazione, che non costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del TFUE».
61
La Commissione, peraltro, per quanto riguarda la vendita dell’impianto da parte di Chips alla FABV, ha adottato una decisione, conformemente all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo [108 TFUE] (GU L 83, pag. 1), il cui tenore lascia chiaramente intendere che essa è definitiva.
62
Orbene, se una decisione della Commissione dichiara che una misura non costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE senza aprire il procedimento formale di esame previsto all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE e se un interessato mira a far salvaguardare le garanzie procedurali ad esso derivanti dalla stessa disposizione, deve proporre un ricorso dinanzi al Tribunale contro tale decisione nel termine previsto dall’articolo 263, sesto comma, TFUE (ordinanza del 27 novembre 2001, Wöhr/Commissione, T‑222/00, Racc., EU:T:2001:274, punto 34).
63
Nel caso di specie, occorre constatare che la ricorrente non ha proposto siffatto ricorso entro tale termine.
64
In secondo luogo, come indica la Commissione, la procedura che permette la revoca di una decisione definitiva nella quale essa ha constatato che una misura non costituiva un aiuto di Stato è stabilita all’articolo 9 del regolamento n. 659/1999, in forza del quale la Commissione può revocare una tale decisione qualora sia stata adottata sulla base di informazioni inesatte determinanti.
65
Orbene, il solo argomento della ricorrente riguardante asserite informazioni inesatte è quello che attiene al tasso di sfitto preso in considerazione nella prima valutazione. La ricorrente espone che il memorandum della vendita dell’impianto da parte di Chips alla FABV si basa su un tasso di sfitto del 10% mentre esso era in realtà del 100% per quanto riguarda i locali sfitti. La stessa contesta parimenti l’indicazione della Commissione secondo la quale quest’ultima sarebbe stata informata dalle autorità locali che sarebbe stato trovato un locatario a partire dal 13 febbraio 2008.
66
A tale riguardo, occorre constatare che la ricorrente non fornisce nessuna prova a sostegno di tali affermazioni e non spiega del resto neppure quale tasso di sfitto, a suo giudizio, sarebbe stato corretto per l’insieme dell’impianto.
67
Gli altri argomenti della ricorrente sono esclusivamente affermazioni, non provate, che non rispondono ai requisiti previsti dall’articolo 9 del regolamento n. 659/1999.
[omissis]
Sulla mancata considerazione del criterio dell’investitore privato in un’economia di mercato
[omissis]
78
Nel caso di specie, non è contestato che, lo stesso giorno, vale a dire il 13 febbraio 2008, la FABV abbia acquistato l’impianto per un importo di SEK 17000000 e abbia concesso alla ricorrente un’opzione di acquisto per un importo di SEK 8000000.
79
In primo luogo, occorre constatare che è opinabile che un investitore privato avrebbe realizzato una tale operazione.
80
In secondo luogo, conviene porre in rilievo che risulta dal punto 16 della decisione di apertura che la FABV ha accettato un prezzo di rivendita inferiore nella speranza di assicurare il proseguimento dell’attività dell’impianto e di mantenere posti di lavoro. È del resto pacifico tra le parti che il comune ha sempre avuto tale obiettivo, la ricorrente stessa lo rammenta nel ricorso. È del pari indicato, al punto 58 della decisione impugnata, che tale obiettivo è altresì l’unico menzionato dalle autorità svedesi alla Commissione.
81
Inoltre, dalla lettera del 27 novembre 2009, indicata dalla ricorrente, emerge che, secondo la FABV, il progetto secondo il quale essa avrebbe acquistato l’impianto e successivamente lo avrebbe concesso in locazione alla ricorrente, che, a sua volta, lo avrebbe concesso in locazione alla Nya Topp, avrebbe permesso il proseguimento dell’utilizzo dell’impianto e preservato i posti di lavoro minacciati dalla sua chiusura.
82
La FABV ha quindi deciso, come è indicato in tale lettera, di domandare al comune un contributo di SEK 9000000, destinato a coprire la perdita relativa alla vendita dell’impianto alla ricorrente per SEK 8000000. A tale riguardo, la Commissione ha fornito una copia di una sentenza del kammarrätt i Göteborg (corte d’appello amministrativa di Göteborg, Svezia) del 1o dicembre 2012, relativa ad una richiesta della FABV di poter detrarre una perdita di capitale in seguito alla vendita dell’impianto alla ricorrente.
[omissis]
Sull’inattendibilità dell’ultima valutazione, tenuta in considerazione dalla Commissione
[omissis]
Sulla mancata considerazione dell’ulteriore cessione dell’impianto per un importo di SEK 8000000
[omissis]
Sul contratto di locazione tra la ricorrente e la Nya Topp
[omissis]
Sul secondo motivo, relativo all’incidenza sugli scambi tra Stati membri e alla distorsione della concorrenza
[omissis]
Sul terzo motivo, relativo agli obblighi di esame e di motivazione, nonché ai diritti della difesa
[omissis]
Sull’obbligo di esame della Commissione
[omissis]
Sull’obbligo di motivazione
[omissis]
Sui diritti di difesa della ricorrente
[omissis]
Sulle spese
[omissis]
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Settima Sezione)
dichiara e statuisce:
1)
Il ricorso è respinto.
2)
La Hammar Nordic Plugg AB sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle della Commissione europea.
Van der Woude
Wiszniewska-Białecka
Ulloa Rubio
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 28 ottobre 2015.
Firme
( *1 ) Lingua processuale: lo svedese.
( 1 ) Sono riprodotti soltanto i punti della presente sentenza la cui pubblicazione è ritenuta utile dal Tribunale.
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