14.4.2012
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 109/15
Ricorso proposto il 6 gennaio 2012 — Provincia Groningen e a./Commissione
(Causa T-15/12)
2012/C 109/34
Lingua processuale: l'olandese
Parti
Ricorrenti: Provincie Groningen (Groningen, Paesi Bassi); Provincie Friesland (Leeuwarden, Paesi Bassi); Provincie Drenthe (Assen, Paesi Bassi); Provincie Overijssel (Zwolle, Paesi Bassi); Provincie Gelderland (Arnhem, Paesi Bassi); Provincie Flevoland (Lelystad, Paesi Bassi); Provincie Utrecht (Utrecht, Paesi Bassi); Provincie Noord-Holland, (Haarlem, Paesi Bassi); Provincie Zuid-Holland (L’Aja, Paesi Bassi); Provincie Zeeland (Middelburg, Paesi Bassi); Provincie Noord-Brabant (’s-Hertogenbosch, Paesi Bassi); e Provincie Limburg (Maastricht, Paesi Bassi) (rappresentanti: P.Kuypers e N. van Nuland, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
—
Annullare, o almeno, in subordine, annullare nei limiti in cui le organizzazioni ambientali sono beneficiarie del Subsidieregeling (Regime di sovvenzioni), o almeno, in subordine, annullare nei limiti in cui le organizzazioni di gestione del territorio sono beneficiarie del Subsidieregeling, la decisione della Commissione del 13 luglio 2011, caso N308/2010;
—
condannare la Commissione alle spese del procedimento.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono due motivi.
1)
Primo motivo, vertente su un’applicazione errata dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE ed una violazione del diritto dell’Unione europea.
—
La protezione della natura nei Paesi Bassi è un servizio di interesse generale ai sensi dell’articolo 2, Protocollo n. 26, relativo ai servizi di interesse generale. Il diritto dell’Unione sulla concorrenza non è dunque applicabile.
—
I gestori di siti naturali, le organizzazioni di protezione della natura, o almeno le organizzazioni di gestione del territorio, sono erroneamente qualificate come imprese ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.
—
Il Subsidieregeling non determina, in considerazione delle condizioni ad esso connesse, alcun vantaggio economico ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, per i beneficiari,.
—
La Commissione ha dato un’applicazione errata alla quarta delle condizioni indicate nella sentenza della Corte del 24 luglio 2003, Altmark Trans e Regierungspräsidium Magdeburg (C-280/00, Raccolta pag. I 7747).
—
Il Subsidieregeling non incide sfavorevolmente sul commercio tra gli Stati.
2)
Secondo motivo, vertente su una violazione dell’obbligo di motivazione in forza dell’articolo 296, paragrafo 2, TFUE.
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