17.3.2012
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 80/22
Ricorso proposto il 16 gennaio 2012 — Fomanu/UAMI (Qualität hat Zukunft)
(Causa T-22/12)
2012/C 80/37
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Fomanu AG (Neustadt a.d. Waldnaab, Germania) (rappresentante: avv. T. Raible)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), del 27 ottobre 2011, procedimento R 1518/2011-1;
—
condannare l’UAMI alle spese sostenute nell’ambito del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso e del presente procedimento.
Motivi e principali argomenti
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «Qualität hat Zukunft» per prodotti e servizi delle classi 9, 16 e 40.
Decisione dell’esaminatore: rigetto della domanda.
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.
Motivi dedotti: violazione dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, poiché il marchio comunitario di cui trattasi avrebbe carattere distintivo.
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