14.4.2012
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 109/22
Ricorso proposto l’8 febbraio 2012 — K2 Sports Europe/UAMI– Karhu Sport Iberica (SPORT)
(Causa T-54/12)
2012/C 109/47
Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Ricorrente: K2 Sports Europe GmbH (Penzberg, Germania) (rappresentante: avv. J. Güell Serra)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Karhu Sport Iberica, SL (Cordova, Spagna)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 29 novembre 2011 nel procedimento R 986/2010-4;
—
condannare l’UAMI alle spese.
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la controinteressata nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso.
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo in bianco e nero «SPORT», per prodotti delle classi 18, 25 e 28 — Domanda di marchio comunitario n. 7490113.
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la ricorrente.
Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: marchio denominativo «K2 SPORTS» registrato in Germania con il n. 302008015437, per prodotti delle classi 18, 25 e 28; registrazione di marchio internazionale n. 982235 del marchio denominativo «K2 SPORTS», per prodotti delle classi 18, 25 e 28.
Decisione della divisione d'opposizione: rigetto integrale dell’opposizione.
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.
Motivi dedotti: violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b) del regolamento del Consiglio n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso: i) non ha preso in considerazione il fatto che, essendo i prodotti in parola identici, le differenze tra i marchi risultano attenuate; ii) ha errato nel valutare il marchio richiesto, sostenendo che l’elemento figurativo non avrebbe mai potuto essere percepito dal pubblico come la raffigurazione della lettera K; iii) ha ritenuto, a torto, che la parola «SPORT» essendo compresa in tutto il territorio rilevante, non doveva essere presa in considerazione nell’esame comparativo, iv) ha errato nell’effettuare la comparazione dei segni e v) sussiste rischio di confusione tra i marchi in conflitto anche se la parola «SPORT» può avere un debole carattere distintivo.
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