5.5.2012
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 133/27
Ricorso proposto l’8 febbraio 2012 — Chen/UAMI — AM Denmark (Dispositivi di pulizia)
(Causa T-55/12)
2012/C 133/53
Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese
Parti
Ricorrente: Su-Shan Chen (Sanchong, Taiwan) (rappresentante: avv. C. Onken)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: AM Denmark A/S (Kokkedal, Danimarca)
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare la decisione della terza commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), del 26 ottobre 2011, nel procedimento R 2179/2010-3;
—
condannare l’UAMI e la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso alle spese.
Motivi e principali argomenti
Disegno o modello comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: modello per il prodotto «dispositivi di pulizia» — registrazione di modello comunitario n. 1027718-0001.
Titolare del disegno o modello comunitario: il ricorrente.
Richiedente la dichiarazione di nullità del disegno o modello comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso.
Motivazione della domanda di dichiarazione di nullità: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso ha chiesto di dichiarare la nullità del modello comunitario sulla base degli articoli 4-9 e dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera e), del regolamento del Consiglio n. 6/2002; marchio tridimensionale comunitario n. 5185079, per prodotti delle classi 3 e 21
Decisione della divisione di annullamento: dichiarazione di annullamento del modello comunitario controverso.
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso.
Motivi dedotti: violazione dell’articolo 25, paragrafo 1, lettera e), del regolamento del Consiglio n. 6/2002, in quanto la commissione di ricorso avrebbe erroneamente ritenuto che il marchio comunitario anteriore fosse utilizzato nel modello comunitario controverso. Inoltre, la commissione di ricorso non avrebbe dovuto presumere che il marchio anteriore possedesse almeno il grado minimo di carattere distintivo necessario alla sua registrazione. Violazione dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio n. 207/2009, in quanto la commissione di ricorso non avrebbe applicato correttamente tale articolo. Infatti, contrariamente a quanto sostenuto dall’UAMI, l’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del citato regolamento non conferisce alla controinteressata dinanzi all’UAMI il diritto di vietare l’uso del modello comunitario controverso, in quanto non sussiste rischio di confusione. In particolare, il modello comunitario del ricorrente e il marchio della controinteressata non presentano una somiglianza tale da comportare un rischio di confusione.
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