14.4.2012
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 109/23
Ricorso proposto il 9 febbraio 2012 — Good Luck Shipping/Consiglio
(Causa T-57/12)
2012/C 109/49
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Good Luck Shipping LLC (Dubai, Emirati Arabi Uniti) (rappresentanti: F. Randolph e M. Lester, Barrister, e M. Taher, Solicitor)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare la decisione 2011/783/PESC del Consiglio, del 1o dicembre 2011, che modifica la decisione 2010/413/PESC relativa a misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 319, pag. 71) ed il regolamento di esecuzione (UE) n. 1245/2011 del Consiglio, del 1o dicembre 2011, che attua il regolamento (UE) n. 961/2010 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 319, pag. 11), nella parte in cui riguardano la ricorrente;
—
condannare il convenuto alle spese.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi, sostenendo che nell’iscrivere il suo nominativo negli elenchi allegati alla decisione ed al regolamento impugnati, il Consiglio:
—
non ha fornito una motivazione adeguata o sufficiente;
—
non ha soddisfatto i criteri per l’iscrizione e/o ha commesso un errore manifesto di valutazione nel ritenere che detti criteri fossero soddisfatti in relazione alla ricorrente e/o ha iscritto la ricorrente in assenza di un adeguato fondamento giuridico per agire in tal senso;
—
non ha rispettato i diritti della difesa della ricorrente ed il suo diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva; e
—
ha violato, senza giustificazione né proporzione, i diritti fondamentali della ricorrente, segnatamente il suo diritto di proprietà, la sua libertà d’impresa e la sua reputazione.
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