31.3.2012
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 98/26
Ricorso proposto il 6 febbraio 2012 — Western Digital e Western Digital Ireland/Commissione
(Causa T-60/12)
2012/C 98/42
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrenti: Western Digital Corp. (Dover, Delaware, Stati Uniti) e Western Digital Ireland, Ltd (Grand Cayman, Isole Cayman) (rappresentanti: F. González Díaz, avvocato, R. Patel, Solicitor e P. Stuart, Barrister)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
—
condannare la convenuta a produrre i questionari da essa inviati a terzi durante la prima e la seconda fase della sua indagine relativa all’acquisizione proposta dalla Seagate dell’attività relativa ai dischi rigidi della Samsung Electronics Co. Ltd;
—
condannare la convenuta ad accordare l’accesso al fascicolo precedente e successivo alla notifica concernente la transazione Seagate/Samsung, compreso, in particolare, l’accesso alle versioni non riservate di tutta la corrispondenza e al resoconto dei contatti tra la Seagate, la Samsung e la Commissione fino alla data della notifica, e a tutte le comunicazioni interne della Commissione — tanto nel caso Seagate/Samsung quanto nel caso Western Digital Ireland/Viviti Technologies — per quanto riguarda la priorità delle due transazioni;
—
annullare gli articoli 2 e 3 della decisione della Commissione europea del 23 novembre 2011, nel caso COMP/M.6203 — Western Digital Ireland/Viviti Technologies, relativa ad un procedimento ai sensi del regolamento (CE) del Consiglio n. 139/2004 (1), e, nella misura necessaria, l’articolo 1 di tale decisione; e
—
condannare la convenuta alle spese del presente procedimento.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del loro ricorso, le ricorrenti deducono quattro motivi.
1)
Primo motivo, con cui si sostiene che la decisione impugnata è viziata dall’adozione e/o applicazione della cosiddetta «regola di priorità», in quanto:
—
la Commissione non era competente per adottare una regola di priorità sulla base della data della notifica;
—
il principio di priorità è illegittimo e viola i principi generali di equità e di buona amministrazione;
—
la Commissione ha violato la legittima aspettativa delle ricorrenti che la transazione sarebbe stata valutata come una concentrazione da 5 a 4;
—
la Commissione, tramite richieste sproporzionate di informazioni precedenti alla notifica, in violazione dei principi di buona amministrazione, equità e non discriminazione, ha effettivamente privato le ricorrenti dell’opportunità di essere notificate come prima transazione.
2)
Secondo motivo, con cui si sostiene che la decisione impugnata è viziata dal fatto che alle ricorrenti è stato precluso l’esercizio dei loro diritti della difesa, in quanto:
—
non è stata data loro un’opportunità di confutare argomenti, affermazioni e supposizioni contenute nella decisione impugnata, ma non nella comunicazione degli addebiti;
—
non è stata data loro un’opportunità di analizzare dati e informazioni rilevanti che erano a disposizione della Commissione.
3)
Terzo motivo, con cui si sostiene che nella decisione impugnata la convenuta commette errori di diritto e adduce elementi di prova che sono di fatto inesatti, inattendibili e inadatti a sostanziare le conclusioni tratte da essi e si basano su errori di diritto.
4)
Quarto motivo, con cui si sostiene che la decisione impugnata viola un principio fondamentale di diritto dell’Unione, in quanto impone misure sproporzionate.
(1) Regolamento (CE) del Consiglio n. 139/2004, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (GU L 24, pag. 1).
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