14.4.2012
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 109/26
Ricorso proposto il 17 febbraio 2012 — Zavvar/Consiglio
(Causa T-69/12)
2012/C 109/55
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Seyed Hadi Zavvar (Dubai, Emirati Arabi Uniti) (rappresentanti: S. Zaiwalla, P. Reddy e F. Zaiwalla, Solicitor, D. Wyatt, QC (Queen’s Counsel) e R. Blakeley, Barrister)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare il punto 22 della tabella A dell’allegato alla decisione 2011/783/PESC (1), nella parte in cui si riferisce al ricorrente;
—
annullare il punto 22 della tabella A dell’allegato al regolamento n. 1245/2011 (2), nella parte in cui si riferisce al ricorrente;
—
dichiarare che l’articolo 20, paragrafo 1, lettera b), della decisione 2010/413/PESC, come modificata dalla decisione 2011/783/PESC, non è applicabile al ricorrente;
—
dichiarare che l’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento n. 961/2010, come attuato dal regolamento n. 1245/2011, non è applicabile al ricorrente; e
—
condannare il Consiglio alle spese del procedimento.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi.
1)
Nell’ambito del suo primo motivo, il ricorrente sostiene quanto segue:
—
i criteri di designazione previsti dalla decisione 2010/413/PESC e nel regolamento n. 961/2010 non sono soddisfatti nel caso di specie.
2)
Nell’ambito del suo secondo motivo, il ricorrente sostiene quanto segue:
—
l’adozione di misure restrittive nei suoi confronti è manifestamente contraria ai suoi diritti umani fondamentali, nonché al principio di proporzionalità.
3)
Nell’ambito del suo terzo motivo, il ricorrente sostiene quanto segue:
—
le misure restrittive adottate nei suoi confronti dal Consiglio violano gli obblighi procedurali che incombono a quest’ultimo, nonché i suoi diritti della difesa.
4)
Nell’ambito del suo quarto motivo, il ricorrente sostiene quanto segue:
—
il Tribunale deve annullare la sua designazione, nel caso in cui accolga i ricorsi proposti dalle banche iscritte negli elenchi diretti all’annullamento delle loro rispettive designazioni.
(1) Decisione 2011/783/PESC del Consiglio, del 1o dicembre 2011, che modifica la decisione 2010/413/PESC relativa a misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 319, pag. 71).
(2) Regolamento di esecuzione (UE) n. 1245/2011 del Consiglio, del 1o dicembre 2011, che attua il regolamento (UE) n. 961/2010 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 319, pag. 11).
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