14.4.2012
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 109/29
Ricorso proposto il 17 febbraio 2012 — Einhell Germany e altri/Commissione
(Causa T-73/12)
2012/C 109/59
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrenti: Einhell Germany AG (Landau an der Isar, Germania), Hans Einhell Nederlands BV (Breda, Paesi Bassi), Einhell France SAS (Villepinte, Francia) e Hans Einhell Oesterreich GmbH (Vienna, Austria) (representante: R. MacLean, solicitor)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
—
dichiarare il ricorso ricevibile;
—
annullare parzialmente l’articolo 1 della decisione C(2011) 8831 della Commissione, l’articolo 1 della decisione C(2011) 8825 della Commissione, l’articolo 1 della decisione C(2011) 8828 della Commissione e l’articolo 1 della decisione C(2011) 8810 della Commissione (decisioni tutte e quattro datate 6 dicembre 2001), nei limiti in cui esse concedono soltanto un rimborso parziale dei dazi antidumping versati dalle ricorrenti sulle importazioni di compressori prodotti in Cina applicati ai sensi del regolamento (CE) n. 261/2008 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati compressori originari della Repubblica popolare cinese (GU L 81, pag. 1);
—
ordinare che la decisione impugnata resti in vigore finché la Commissione europea abbia adottato le misure necessarie per conformarsi a un’eventuale sentenza del Tribunale;
—
condannare la convenuta alle spese del procedimento.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono due motivi.
1)
Primo motivo, con cui le ricorrenti affermano che la convenuta ha commesso un errore manifesto di valutazione nell’applicare un margine di profitto adeguato e ragionevole di un importatore indipendente dell’UE al fine di stabilire il margine di dumping rivisto applicabile alle importazioni in questione, omettendo così di stabilire un prezzo all’esportazione attendibile per il fornitore indipendente in occasione del calcolo degli importi corretti per il rimborso dei dazi antidumping, circostanza che ha portato alla violazione degli articoli 2, paragrafo 9, e 18, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009 (1) del Consiglio.
2)
Secondo motivo, con cui i ricorrenti asseriscono che la convenuta ha commesso un errore manifesto di valutazione nel detrarre dazi antidumping considerandoli un costo nel calcolo del prezzo all’esportazione del fornitore indipendente, omettendo così di stabilire un margine di dumping attendibile al fine di calcolare il margine di dumping rivisto e gli importi corretti per il rimborso dei dazi antidumping, violando così gli articoli 2, paragrafi 9 e 11, e 11, paragrafo 10, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio.
(1) Regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU L 343, pag. 51).
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