21.4.2012
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 118/30
Ricorso proposto il 15 febbraio 2012 — Beco/Commissione
(Causa T-81/12)
2012/C 118/50
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Beco Metallteile-Handels GmbH (Spaichingen, Germania) (rappresentante: avv. T. Pfeiffer)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare la decisione della Commissione del 13 dicembre 2011 [caso C(2011) 9112 def.], e
—
condannare la Commissione alle spese conformemente all’articolo 87, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente fa valere che la sua domanda di rimborso di dazi antidumping, respinta dalla Commissione con decisione del 13 dicembre 2011, non è stata presentata tardivamente ed è pertanto ricevibile, contrariamente all’opinione dell’istituzione suddetta.
Al riguardo, la ricorrente afferma che la domanda è stata presentata entro il termine di sei mesi, conformemente all’articolo 11, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1). In base a tale disposizione, la domanda di rimborso presupporrebbe che il richiedente abbia pagato i dazi fissati. Contrariamente a quanto sostiene la Commissione, il termine di sei mesi previsto all’articolo 11, paragrafo 8, del regolamento n. 384/96 non potrebbe decorrere già prima che la domanda di rimborso sia ricevibile.
Anche dalla comunicazione della Commissione del 29 maggio 2002, relativa alla restituzione dei dazi antidumping (2), risulterebbe che le domande di rimborso possono «essere presentate solo in merito a operazioni per le quali i dazi antidumping sono stati pagati integralmente» [punto 2.1, lettera b)]. La ricorrente rileva che tale comunicazione stabilisce anche espressamente che solo l’importatore «in grado di dimostrare di aver pagato, direttamente o indirettamente, dazi antidumping per un’importazione specifica» può chiedere il rimborso [punto 2.2, lettera a)].
La ricorrente fa valere altresì che la decisione del 13 dicembre 2011 pregiudica la tutela del legittimo affidamento esistente a suo favore sul fondamento della comunicazione della Commissione del 29 maggio 2002 e viola il principio di buona fede.
Inoltre, la ricorrente lamenta che la decisione del 13 dicembre 2011 viola il principio di certezza del diritto.
(1) Regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (GU 1996, L 56, pag. 1).
(2) Comunicazione della Commissione del 29 maggio 2002, relativa alla restituzione dei dazi antidumping (2002 C 127/06) (GU C 127, pag. 10).
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