14.4.2012
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 109/32
Ricorso proposto il 23 febbraio 2012 — Duff Beer/UAMI — Twentieth Century Fox Film (Duff)
(Causa T-87/12)
2012/C 109/64
Lingua in cui è stato redatto il ricorso: il tedesco
Parti
Ricorrente: Duff Beer UG (Eschwege, Germania) (rappresentante: N. Schindler, avvocato)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Twentieth Century Fox Film Corporation (Los Angeles, Stati Uniti)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) del 12 dicembre 2011 (procedimento R 0456/2011-4) e della divisione di opposizione dell’UAMI del 14 gennaio 2011 (n. B 1 603 771);
—
condannare l’UAMI a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla ricorrente;
—
in subordine: sospendere il procedimento fino alla pronuncia di decisioni definitive sulla domanda di decadenza pendente dinanzi all’UAMI con il numero 000005227 C e sulla domanda di nullità del marchio comunitario n. 001341130, nullità dichiarata dalla Court of Commerce of Brussels (numeri di ruolo 2009/6122 e 2009/6129).
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: ricorrente
Marchio comunitario di cui trattasi: marchio figurativo di colore nero, bianco e rosso «Duff» per prodotti e servizi delle classi 32, 35 e 41 (domanda n. 8 351 091)
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: Twentieth Century Fox Film Corporation
Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: marchio figurativo «Duff BEER» (marchio comunitario n. 1 341 130) per prodotti della classe 32
Decisione della divisione d'opposizione: accoglimento parziale dell’opposizione per prodotti delle classi 32 e 35
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso
Motivi dedotti: violazione dell’articolo 8, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 207/2009, in quanto tra i marchi in conflitto non sussisterebbe alcun rischio di confusione e violazione della regola 20, paragrafo 7, lettera c), in combinato disposto con la regola 50, paragrafo 1, del regolamento n. 2868/95 per erroneo esercizio del potere discrezionale relativamente alla domanda della ricorrente di sospensione della procedura di ricorso.
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