21.4.2012
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 118/32
Ricorso proposto il 27 febbraio 2012 — Elegant Target Development e altri/Consiglio
(Causa T-90/12)
2012/C 118/54
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrenti: Elegant Target Development Ltd (Hong Kong, Cina); Eternal Expert Ltd (Hong Kong); Giant King Ltd (Hong Kong); Golden Charter Development Ltd (Hong Kong); Golden Summit Investments Ltd (Hong Kong); Golden Wagon Development Ltd (Hong Kong); Grand Trinity Ltd (Hong Kong); Great Equity Investments Ltd (Hong Kong); Great Prospect International Ltd (Hong Kong); Harvest Supreme Ltd (Hong Kong); Key Charter Development Ltd (Hong Kong); King Prosper Investments Ltd (Hong Kong); Master Supreme International Ltd (Hong Kong); Metro Supreme International Ltd (Hong Kong); Modern Elegant Development Ltd (Hong Kong); Prosper Metro Investments Ltd (Hong Kong); Silver Universe International Ltd (Hong Kong); e Sparkle Brilliant Development Ltd (Hong Kong) (rappresentanti: F. Randolph, M. Lester, Barrister, e M. Taher, Solicitor)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni
Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
—
annullare la decisione 2011/783/PESC del Consiglio (1) ed il regolamento (UE) di esecuzione n. 1245/2011 del Consiglio (2), nella parte in cui i nominativi delle ricorrenti sono stati inseriti nell’elenco delle persone e delle entità alle quali si applicano le misure restrittive;
—
condannare il convenuto alle spese.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono quattro motivi.
1)
Primo motivo, vertente sul fatto che il convenuto ha omesso di fornire una motivazione adeguata o sufficiente per l’inserimento dei nominativi delle ricorrenti nell’elenco delle persone e delle entità alle quali si applicano le misure restrittive.
2)
Secondo motivo, vertente sul fatto che il convenuto non ha soddisfatto i criteri per l’iscrizione e/o ha commesso un errore manifesto di valutazione nel ritenere che tali criteri fossero soddisfatti nei confronti delle ricorrenti e/o ha iscritto i ricorrenti in assenza di un adeguato fondamento giuridico.
3)
Terzo motivo, vertente sul fatto che il convenuto non ha tutelato i diritti della difesa delle ricorrenti ed il loro diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva.
4)
Quarto motivo, vertente sul fatto che il convenuto ha violato, senza giustificazione né proporzione, i diritti fondamentali delle ricorrenti, segnatamente il loro diritto di proprietà, la loro libertà d’impresa e la loro reputazione.
(1) Decisione 2011/783/PESC del Consiglio, del 1o dicembre 2011, che modifica la decisione 2010/413/PESC relativa a misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 319, pag. 71)
(2) Regolamento di esecuzione (UE) n. 1245/2011 del Consiglio, del 1o dicembre 2011, che attua il regolamento (UE) n. 961/2010 concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran (GU L 319, pag. 11)
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