30.6.2012
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 194/20
Ricorso proposto il 30 marzo 2012 — Comsa/UAMI — COMSA (COMSA)
(Causa T-144/12)
2012/C 194/34
Lingua in cui è stato redatto il ricorso: lo spagnolo
Parti
Ricorrente: Comsa, SA (Barcellona, Spagna) (rappresentante: avv. M. Aznar Alonso)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Constructora de obras municipales, SA (COMSA) (Madrid, Spagna)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
accogliere il ricorso e dichiarare la non conformità al regolamento (CE) n. 40/1994 del Consiglio, sul marchio comunitario [attuale regolamento (CE) n. 207/2009], dei punti 2, 3 e 5 della decisione del 10 gennaio 2012 della seconda commissione di ricorso nei procedimenti riuniti R 518/2011-2 e R 795/2011-2;
—
condannare il convenuto, e se del caso la controinteressata, a tutte le spese.
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: Constructora de obras municipales, SA (COMSA).
Marchio comunitario di cui trattasi: marchio denominativo «COMSA» per prodotti e servizi delle classi 19, 35, 36, 37, 39 e 42 — Domanda di marchio comunitario n. 7 091 051.
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la ricorrente.
Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione: nome di impresa (ragione sociale) «COMSA S.A.» e marchio non registrato «COMSA».
Decisione della divisione d’opposizione: parziale accoglimento dell’opposizione.
Decisione della commissione di ricorso: parziale accoglimento dei ricorsi della ricorrente e del convenuto.
Motivi dedotti: violazione dell’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento n. 207/2009.
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