9.6.2012
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 165/32
Ricorso proposto il 10 aprile 2012 — Alstom e altri/Commissione
(Causa T-164/12)
2012/C 165/54
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrenti: Alstom (Levallois Perret, Francia); Alstom Holdings (Levallois Perret); Alstom Grid SAS (Parigi, Francia) e Alstom Grid AG (Oberentfelden, Svizzera) (rappresentanti: avv. J. Derenne, e N. Heaton, P. Chaplin e M. Farley, Solicitors)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
—
annullare la decisione della Commissione del 26 gennaio 2012 contenuta nelle lettere n. D/2012/006840 e n. D/2012/006863 di trasmettere alla High Court of England and Wales taluni documenti presentati alla Commissione dalle ricorrenti (o dai loro predecessori) nell'ambito dell'inchiesta da essa condotta nel caso COMP/F/38.899 — Apparecchiature di comando con isolamento in gas (GU 2008 C 5, pag. 7) e
—
condannare la Commissione alle spese.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono tre motivi.
1)
Primo motivo, vertente sulla trasmissione dei documenti di cui trattasi alla High Court of England and Wales in quanto:
—
costituirebbe un errore di fatto e implicherebbe la divulgazione di informazioni fornite in tali documenti al fine di ottenere un trattamento favorevole, divulgazione che, in violazione dell'articolo 4, paragrafo 3, TUE, pregiudicherebbe gli interessi dell’Unione europea, contrasterebbe con il suo funzionamento e con la sua indipendenza, in particolare compromettendo l'efficacia globale del programma di trattamento favorevole che è applicato dalla Commissione e che riveste un'importanza fondamentale per la missione attuativa dell'articolo 101 TFUE incombente a quest’ultima;
—
violerebbe il principio generale di diritto ad essere sentito e, in particolare, il punto 26 della comunicazione relativa alla cooperazione (1) dal momento che la Commissione non ha chiesto il consenso delle società interessate alla divulgazione delle informazioni da esse fornite per ottenere un trattamento favorevole, contenute nei citati documenti;
—
costituirebbe una violazione dell'obbligo di motivazione di cui all'articolo 296 TFUE che si impone alla Commissione, dal momento che essa ha implicitamente respinto, senza dare spiegazioni, le contestazioni dei ricorrenti i quali sostenevano che alcune parti dei documenti di cui trattasi contenevano informazioni fornite per ottenere un trattamento favorevole.
2)
Secondo motivo, vertente sulla domanda di annullamento della citata decisione in quanto:
—
non potrebbe essere giustificata sulla base dell'articolo 4, paragrafo 3, TUE, la trasmissione di informazioni riservate contenute nei citati documenti alla High Court of England and Wales affinché possano essere utilizzate nel procedimento inglese poiché la divulgazione di informazioni di tal tipo scoraggerà le imprese a contribuire alle inchieste della Commissione in futuro e ostacolerà in tal modo l'applicazione del diritto della concorrenza da parte della Commissione;
—
la trasmissione di informazioni riservate contenute nei citati documenti alla High Court of England and Wales, nonostante quest'ultima avesse esplicitamente informato la Commissione che le avrebbe messe alla disposizione di terzi facenti parte di una cerchia di riservatezza, sarebbe incompatibile con il punto 25 della comunicazione relativa alla cooperazione;
—
la tutela fornita nel caso di specie dalla cerchia di riservatezza non raggiungerebbe il livello richiesto dall’articolo 339 TFUE e dal punto 25 della comunicazione relativa alla cooperazione e, trasmettendo le succitate informazioni riservate alla High Court of England and Wales la Commissione sarebbe venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tali disposizioni.
3)
Terzo motivo, vertente sull'incompatibilità della decisione di trasmettere i documenti di cui trattasi alla High Court of England and Wales con il principio di proporzionalità, in quanto non era né adeguato né necessario che la Commissione trasmettesse la versione riservata di tali documenti con i loro allegati alla High Court dal momento che tali allegati non erano determinanti per risolvere le questioni fondamentali sottoposte alla High Court e il Tribunale, nella sentenza nella causa T-121/07, ha omesso di fare riferimento al contenuto di tali documenti.
(1) Comunicazione della Commissione relativa alla cooperazione tra la Commissione e le giurisdizioni degli Stati membri dell'UE ai fini dell'applicazione degli articoli 81 e 82 del Trattato CE (GU 2004 C101, pag. 54).
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