30.6.2012
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 194/23
Ricorso proposto il 13 aprile 2012 — Brauerei Beck/UAMI — Aldi (Be Light)
(Causa T-172/12)
2012/C 194/40
Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Ricorrente: Brauerei Beck GmbH & Co. KG (Brema, Germania) (rappresentanti: avv.ti G. Hasselblatt e V. Töbelmann)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Aldi GmbH & Co. KG (Mülheim an der Ruhr, Germania)
Conclusioni
—
Annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), del 19 gennaio 2012, relativa al procedimento R 2258/2010-1;
—
condannare il convenuto a sopportare le proprie spese, nonché quelle sostenute dalla ricorrente;
—
condannare la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso a sopportare le proprie spese, nel caso in cui essa intervenga dinanzi al Tribunale.
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo «Be Light», per prodotti delle classi 29, 30 e 32 — Domanda di marchio comunitario n. 7165351
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la ricorrente
Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: la registrazione di marchio comunitario n. 135285 del marchio denominativo «BECK’s», per prodotti della classe 32
Decisione della divisione d’opposizione: accoglimento dell’opposizione per tutti i prodotti controversi della classe 32 e ammissione alla registrazione del marchio controverso per i restanti prodotti
Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione della divisione d’opposizione
Motivi dedotti: violazione degli articoli 8, paragrafo 1, lettera b), e 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009 del Consiglio.
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