8.9.2012
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 273/10
Ricorso proposto il 22 maggio 2012 — MPP-QUALITY e EUTECH/UAMI — Elton hodinářská (MANIFACTURE PRIM 1949)
(Causa T-215/12)
2012/C 273/18
Lingua in cui è redatto il ricorso: il ceco
Parti
Ricorrenti: MPM-QUALITY v.o.s. (Frýdek-Místek, Repubblica ceca) e EUTECH akciová společnost (Šternberk, Repubblica ceca) (rappresentante: M. Kyjovský, advokát)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Elton hodinářská, a.s.
Conclusioni
Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
—
annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 5 marzo 2012, nel procedimento R 826/2010-4;
—
condannare il convenuto alle spese.
Motivi e principali argomenti
Marchio comunitario registrato oggetto di una domanda di dichiarazione di nullità: marchio complesso «MANIFACTURE PRIM 1949», n. 3531662, per prodotti e servizi delle classi 9, 14 e 35
Titolare del marchio comunitario: Elton hodinářská, a.s.
Richiedente la dichiarazione di nullità del marchio comunitario: le ricorrenti
Motivazione della domanda di dichiarazione di nullità: domanda ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, lettera b), in combinato disposto con l’articolo 8, paragrafi 1, lettere a) e b), e 5, del regolamento del Consiglio (CE) n. 207/2009 e ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera b), di detto regolamento
Decisione della divisione di annullamento: rigetto della domanda
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso
Motivi dedotti: le ricorrenti sostengono che la commissione di ricorso ha violato l’articolo 8, paragrafi 1, lettere a) e b), e 5, nonché l’articolo 52, paragrafo 1, lettera), del regolamento del Consiglio (CE) n. 207/2009 (in prosieguo: il «regolamento») avendo essa:
—
utilizzato una nozione erronea dell’onere della prova ai sensi degli articoli 54 e 165, paragrafo 4, del regolamento;
—
applicato erroneamente la giurisprudenza della Corte di giustizia;
—
mancato di prendere in considerazione l’uso significativo, la notorietà e l’impiego del marchio internazionale, che sono rilevanti per la percezione della designazione PRIM da parte dei consumatori di riferimento;
—
applicato erroneamente l’articolo 55 in combinato disposto con l’articolo 41 del regolamento, allorché essa ha affermato che i diritti preesistenti sul segno devono appartenere allo stesso proprietario;
—
mancato di prendere in considerazione i fatti addotti dalle ricorrenti e le prove da esse prodotte, di attribuire il loro significato a tali prove e avendo omesso del tutto l’esame di alcune di esse (ad es. i contratti di licenza);
—
mancato di prendere in considerazione il fatto che marchi identici contenenti il termine «PRIM» sono già registrati nel territorio dell’Unione europea.
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