21.7.2012
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 217/26
Ricorso proposto il 25 maggio 2012 — Sunrider/UAMI — Nannerl (SUN FRESH)
(Causa T-221/12)
2012/C 217/56
Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese
Parti
Ricorrente: The Sunrider Corp. (Stati Uniti) (rappresentanti: avv.ti N. Dontas e E. Markakis)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Nannerl GmbH & Co. KG (Anthering bei Salzburg, Austria).
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
dichiarare il presente ricorso ricevibile;
—
annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), del 26 marzo 2012, nel procedimento R 2401/2010-4;
—
condannare l’UAMI alle spese sostenute dalla ricorrente nel presente procedimento dinanzi al Tribunale;
—
condannare l’UAMI alle spese necessarie sostenute dalla ricorrente nel procedimento dinanzi alla quarta commissione di ricorso.
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso.
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «SUN FRESH», per prodotti della classe 32 — domanda di marchio comunitario n. 6171433.
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la ricorrente.
Marchio o segno su cui si fonda l’opposizione: registrazione comunitaria n. 605014 del marchio denominativo «SUNNY FRESH», per prodotti della classe 5; registrazione del Regno Unito n. 2016689 del marchio figurativo in bianco e nero «SUNRIDER SUNNY FRESH», per prodotti della classe 32; registrazione irlandese n. 169766 del marchio figurativo in bianco e nero «SUNRIDER SUNNY FRESH», per prodotti della classe 32; registrazione ungherese n. 144500 del marchio denominativo «SUNNYFRESH», per prodotti della classe 5; registrazione Benelux n. 574389 del marchio figurativo in bianco e nero «SUNRIDER SUNNY FRESH», per prodotti delle classi 5, 29 e 32.
Decisione della divisione d'opposizione: accoglimento dell’opposizione e rigetto della domanda di marchio comunitario.
Decisione della commissione di ricorso: annullamento della decisione impugnata e rigetto dell’opposizione.
Motivi dedotti:
—
violazione dell’articolo 42, paragrafi 2 e 3, del regolamento del Consiglio n. 207/2009;
—
violazione dell’articolo 75, seconda frase, e dell’articolo 76, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento del Consiglio n. 207/2009;
—
violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio n. 207/2009.
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