28.7.2012
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 227/25
Ricorso proposto il 28 maggio 2012 — Ntouvas/ECDC
(Causa T-223/12)
2012/C 227/42
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Ioannis Ntouvas (Sundbyberg, Svezia) (rappresentante: avv. E. Mylonas)
Convenuto: Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Stoccolma, Svezia)
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
Annullare la decisione del convenuto, del 27 marzo 2012, di negare al ricorrente l'accesso alle relazioni finali di revisione contabile realizzate in merito all’ECDC dal servizio interno di revisione contabile della Commissione europea; e
—
Condannare il convenuto alle spese.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce due motivi.
1)
Primo motivo, vertente sulla violazione di un requisito procedurale fondamentale (obbligo di motivazione), con conseguente violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1049/2001 (1) e dell'articolo 41, paragrafo 2, lettera c) della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in quanto:
—
il convenuto ha fornito unicamente una motivazione astratta e generica per rifiutare l'accesso a qualsiasi relazione, in suo possesso, relativa alla revisione contabile effettuata sull'ECDC dal servizio interno di revisione contabile della Commissione europea; inoltre, esso non avrebbe dimostrato che non sussisteva un interesse pubblico superiore alla divulgazione;
—
in base ad una giurisprudenza consolidata, i motivi indicati per negare l'accesso a documenti devono essere concreti e individuali, nonché specifici e descrivere effettivamente l'eventuale interesse che prevale sul diritto di accesso del ricorrente dimostrando che non sussiste un interesse pubblico superiore alla divulgazione.
2)
Secondo motivo, vertente sulla violazione dei Trattati (articolo 15, paragrafo 3, TFUE) e di una disposizione di legge (regolamento (CE) n. 1049/2001) relativa alla loro applicazione, in quanto:
—
non avendo fornito una motivazione adeguata e sufficiente per negare la divulgazione dei documenti richiesti, il convenuto ha altresì violato il suo obbligo derivante dagli articoli 2, paragrafo 1 e 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1049/2001 e dall'articolo 15, paragrafo 3, TFUE di concedere al ricorrente l'accesso ai documenti richiesti entro 15 giorni lavorativi dalla registrazione della sua domanda di conferma.
(1) Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145, pag. 43)
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