4.8.2012
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 235/14
Ricorso proposto il 5 giugno 2012 — Vestel Iberia/Commissione
(Causa T-249/12)
2012/C 235/34
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Vestel Iberia, S.L. (Madrid, Spagna) (rappresentante: P. De Baere e P. Muñiz, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare la decisione della Commissione COM(2010) 22 def., del 18 gennaio 2010, notificata alla ricorrente il 12 aprile 2012, in cui viene constatato che la presa in considerazione a posteriori dei dazi all’importazione è giustificata, mentre lo sgravio di tali dazi non lo è in un caso particolare (REM 02/08);
—
condannare la convenuta le spese.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.
1)
Primo motivo
—
I dazi all’importazione sono stati presi in considerazione violando l’articolo 220, paragrafo 2, lettera b), del codice doganale comunitario (1), in quanto la convenuta avrebbe giudicato a torto che le misure antidumping, adottate contro importazioni provenienti da paesi terzi, si applicavano automaticamente ai beni in libera pratica nell’Unione doganale UE-Turchia e in quanto, di conseguenza, la convenuta non ha avvertito gli operatori che il regolamento antidumping di cui trattasi si applicava anche ai beni in libera pratica nell’Unione doganale UE-Turchia. In subordine, le autorità turche hanno commesso un errore confermando a torto che i dazi antidumping sui beni provenienti da paesi terzi non si applicavano ai beni in libera pratica nell’Unione doganale UE-Turchia. Inoltre, le autorità doganali spagnole hanno del pari commesso un errore presumendo che i beni accompagnati dal certificato d’origine non potessero essere soggetti a diritti aggiuntivi oppure a misure di protezione commerciale e non informando gli operatori economici che le loro importazioni provenienti dalla Turchia potevano essere assoggettate a siffatte misure, anche se detti beni erano in libera pratica.
2)
Secondo motivo
—
L’errore commesso dalle autorità doganali competenti non avrebbe potuto essere ragionevolmente individuato dal debitore, che ha agito in buona fede e nel rispetto di tutte le disposizioni della normativa in vigore in materia di dichiarazione doganale.
3)
Terzo motivo
—
La ricorrente dichiara di trovarsi in una situazione particolare alla luce dell’articolo 239 del codice doganale comunitario e che nessuna manovra o negligenza manifesta può esserle ascritta, nel senso previsto da tale disposizione.
(1) Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1).
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