28.7.2012
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 227/29
Ricorso proposto il 6 giugno 2012 — EGL e a./Commissione
(Causa T-251/12)
2012/C 227/50
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrenti: EGL, Inc. (Houston, Stati Uniti), CEVA Freight (UK) Ltd (Ashby de la Zouch, Regno Unito), CEVA Freight Shanghai Ltd (Shanghai, Cina) (rappresentanti: M. Brealey, QC (Queen’s Counsel), S. Love, Barrister, M. Pullen, D. Gillespie e R. Fawcett-Feuillette, Solicitors)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
—
annullare l’articolo 1 della decisione della Commissione C(2012) 1959 def., del 28 marzo 2012, caso COMP/39.462 — Freight Forwarding, relativo ad un procedimento ai sensi dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’Accordo SEE, in quanto le ricorrenti sono state dichiarate coinvolte in due infrazioni all’articolo 101, paragrafo 1, TFUE, consistenti nei cartelli definiti New Export System («NES») e Currency Adjustement Factor («CAF»);
—
annullare l’articolo 2 della decisione della Commissione C(2012) 1959 def., del 28 marzo 2012, in quanto infligge ammende alle ricorrenti oppure, in subordine, ridurre l’importo delle ammende; nonché
—
condannare la convenuta alle spese.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono quattro motivi.
1)
Con il primo motivo, esse asseriscono che la convenuta non ha definito il mercato rilevante interessato dai cartelli NES e CAF ed ha pertanto agito in violazione dei requisiti essenziali di certezza del diritto. Di conseguenza, essa ha commesso un errore di diritto e/o di valutazione dei fatti.
2)
Con il secondo motivo, esse asseriscono che la convenuta non ha dimostrato che il cartello NES avesse un effetto apprezzabile sul commercio tra gli Stati membri dell’Unione europea. Quindi, essa avrebbe commesso un errore di diritto e/o di valutazione dei fatti dichiarando la sussistenza di tale effetto.
3)
Con il terzo motivo, esse asseriscono che la convenuta avrebbe inflitto un’ammenda in relazione al cartello NES sebbene non avesse autorità per farlo in conseguenza del regolamento (CEE) del Consiglio n. 141/62 (1), come modificato dal regolamento (CEE) del Consiglio n. 3975/87 (2). In questi limiti, la decisione contestata è viziata da difetto di legittimazione e/o da errore di diritto.
4)
Con il quarto motivo, esse asseriscono che la convenuta, avendo erroneamente riconosciuto la Deutsche Post immune rispetto al cartello CAF, non ha correttamente assunto il valore intrinseco della prova fornita dalle ricorrenti nella loro domanda di immunità oppure di riduzione della sanzione nella pratica della Commissione relativa al cartello CAF.
(1) Regolamento n. 141 del Consiglio relativo alla non applicazione del regolamento n. 17 del Consiglio al settore dei trasporti (GU 1962 P 124, pag. 2751).
(2) Regolamento (CEE) del Consiglio n. 3975/87, del 14 dicembre 1987, relativo alle modalità di applicazione delle regole di concorrenza alle imprese di trasporti aerei (GU L 374, pag. 1).
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