18.8.2012
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 250/16
Ricorso proposto l’11 giugno 2012 — Repubblica ellenica/Commissione
(Causa T-260/12)
2012/C 250/30
Lingua processuale: il greco
Parti
Ricorrente: Repubblica ellenica (rappresentanti: K. Samoni e N. Dafniou)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni della ricorrente
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
accogliere il ricorso di annullamento,
—
annullare la decisione della Commissione impugnata,
—
condannare la Commissione alle spese,
—
riunire il presente ricorso di annullamento al ricorso analogo Repubblica ellenica/Commissione europea nella causa T-105/12, in ragione dell'identità dei motivi de jure e de facto.
Motivi e principali argomenti
Con il presente ricorso la Repubblica ellenica chiede, ai sensi dell'articolo 263 TFUE, l'annullamento della decisione della Commissione 416117 dell’11 aprile 2012 relativa alla prosecuzione del versamento da parte della Repubblica ellenica di una sanzione pecuniaria giornaliera di EUR 31 536 per ogni giorno di ritardo nell'adozione delle misure necessarie per conformarsi alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea nella causa C–65/05, nella misura in cui si dispone il versamento della sanzione pecuniaria summenzionata a partire dal 22 agosto 2011. Ai sensi della suddetta decisione impugnata, dato che a parere della Commissione la Repubblica ellenica non avrebbe posto in essere le misure necessarie per conformarsi alla sentenza della Corte di giustizia dell'UE nella causa C–65/05 e in esito alla seconda sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea nella causa C–109/08, la Repubblica ellenica è tenuta a versare la somma di EUR 3 847 392 quale sanzione pecuniaria per il periodo compreso tra il 1o dicembre 2011 e il 31 marzo 2012.
A sostegno del proprio ricorso la ricorrente deduce i seguenti motivi:
1)
Primo motivo, attinente all'erronea valutazione della Commissione in merito all'adozione delle misure necessarie da parte della Repubblica ellenica per conformarsi alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea.
La Repubblica ellenica ritiene che la convenuta abbia valutato e interpretato erroneamente le misure adottate dalla Repubblica ellenica al fine di conformarsi alla sentenza della Corte. La Repubblica ellenica sostiene di aver adottato tutte le misure necessarie ai fini dell'attuazione della sentenza della Corte con l'adozione della legge 4002/2011, che abroga gli articoli controversi della legge 3037/2002, in forza della sentenza della Corte nella causa C-65/05.
2)
Secondo motivo, attinente all'eccesso di potere da parte della Commissione.
La Repubblica ellenica ritiene che la Commissione abbia oltrepassato i limiti del suo mandato in qualità di custode del Trattato, in quanto non si è limitata, come avrebbe dovuto, all'attuazione — manifesta o meno — delle misure di esecuzione. Inoltre, ha oltrepassato i limiti delle sentenze della Corte, dal momento che la Repubblica ellenica si è conformata ad esse interamente.
3)
Terzo motivo, attinente all'assenza di motivazione da parte della Commissione.
Con la sentenza impugnata dalla Repubblica ellenica, la Commissione non ha giustificato e non ha espressamente menzionato le ragioni per le quali ha chiesto la prosecuzione del pagamento della sanzione pecuniaria per il periodo successivo all'adozione della legge 4002/2011, ossia dal 22 agosto 2011 fino al 31 marzo 2012.
La Repubblica ellenica contesta tale importo aggiuntivo, in quanto ritiene che con la pubblicazione della legge in questione sia stata realizzata la piena conformità alle sentenze della Corte di giustizia dell'UE.
4)
Quarto motivo, attinente all'erroneo impiego della base normativa.
La Repubblica ellenica sostiene che qualora la Commissione avesse ritenuto che la Repubblica ellenica non applicasse correttamente la legge 4002/2011 sarebbe dovuta ricorrere all'articolo 258 TFUE avviando una nuova procedura d'infrazione e non richiedendo la prosecuzione del versamento della sanzione pecuniaria.
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