11.8.2012
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 243/26
Ricorso proposto il 13 giugno 2012 — Diadikasia Symvouloi Epicheiriseon/Commissione
(Causa T-261/12)
2012/C 243/47
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Diadikasia Symvouloi Epicheiriseon AE (Chalandri, Grecia) (rappresentante: A. Krystallidis, lawyer)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni della ricorrente
—
risarcire i danni causati alla ricorrente dalla decisione illegittima della Delegazione UE in Serbia del 23 marzo 2012 di annullare l’assegnazione dell’appalto «Rafforzare le capacità istituzionali della commissione per la tutela della concorrenza (CTC) nella Repubblica di Serbia» (GU 2011 S 147) assegnato alla ricorrente, come leader del consorzio per il progetto di cui sopra;
—
ordinare che le spese del procedimento o da esso occasionate siano sostenute dalla convenuta.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente si fonda su cinque motivi.
1)
Primo motivo con il quale si deduce che la convenuta ha agito illegittimamente accusando la ricorrente di disporre di un vantaggio ingiusto rispetto agli altri offerenti, dal momento che il conflitto di interessi in parola che è stato imputato alla ricorrente riguarda una società terza del tutto indipendente, cioè la European profiles SA e non la ricorrente.
2)
Secondo motivo con il quale si deduce che la convenuta ha violato il suo obbligo di produrre una decisione chiara e motivata di annullamento dell’assegnazione, contravvenendo all’articolo 18 del Codice europeo di buona condotta amministrativa nella parte in cui ha omesso di giustificare la ragione per cui alla ricorrente era attribuito un vantaggio ingiusto rispetto agli altri offerenti.
3)
Terzo motivo con il quale si deduce che la convenuta ha violato il diritto della ricorrente ad essere sentita omettendo di invitarla a formulare la sua opinione su quale possa essere l’elemento costitutivo del conflitto di interessi, in violazione dell’articolo 16 del Codice europeo di buona condotta amministrativa.
4)
Quarto motivo secondo il quale la convenuta ha violato il suo obbligo di permettere alla ricorrente l’accesso ai documenti che proverebbero il presunto nesso illegittimo ed il vantaggio ingiusto a favore del DIADIKASIA Consortium, a norma dell’articolo 42 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
5)
Quinto motivo secondo il quale le suddette azioni ad opera della convenuta costituiscono una grave violazione del principio di certezza del diritto ed un errore di diritto nonché una violazione dell’articolo 4 del Codice europeo di buona condotta amministrativa, dal momento che essa ha annullato inaspettatamente la sua decisione di assegnare il progetto di cui trattasi al consorzio facente capo alla ricorrente per presunti motivi di «conflitto di interessi».
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