25.8.2012
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 258/24
Ricorso proposto il 18 giugno 2012 — Manufacturing Support & Procurement Kala Naft/Consiglio
(Causa T-263/12)
2012/C 258/44
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Manufacturing Support & Procurement Kala Naft Co., Tehran (Teheran, Iran) (rappresentanti: F. Esclatine e S. Perrotet, avvocati)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare il regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012;
—
condannare il Consiglio alla totalità delle spese.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce sette motivi, sei dei quali sono sostanzialmente simili ai primi sei motivi dedotti nell’ambito della causa T-509/10, Manufacturing Support & Procurement Kala Naft/Consiglio (1).
La ricorrente deduce inoltre un motivo vertente sull’illegittimità del regolamento impugnato a causa dell’illegittimità degli atti precedenti, annullati dalla sentenza del Tribunale del 25 aprile 2012, Manufacturing Support & Procurement Kala Naft/Consiglio (T-509/10, non ancora pubblicata nella Raccolta).
(1) GU 2010, C 346, pag. 57.
Full & Egal Universal Law Academy