4.8.2012
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 235/14
Ricorso proposto il 7 giugno 2012 — UTi Worldwide e a./Commissione
(Causa T-264/12)
2012/C 235/35
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrenti: UTi Worldwide, Inc. (Tortola, Isole Vergini britanniche), UTi Nederland BV (Schiphol, Paesi Bassi) e UTI Worldwide (UK) Ltd (Reading, Regno Unito) (rappresentante: P. Kirch, lawyer)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni delle ricorrenti
Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
—
annullare gli articoli 1 e 2 della decisione della Commissione C(2012) 1959 def. del 28 marzo 2012, nel caso COMP/39.462 — Freight Forwarders, nella parte riguardante le ricorrenti;
—
in subordine: annullare l’articolo 2 della decisione del 28 marzo 2012, nella parte riguardante le ricorrenti, e annullare o ridurre di conseguenza l’importo dell’ammenda;
—
accertare che la valutazione e la sentenza del Tribunale relative alla UTi Nederland e alla UTi UK siano pienamente applicabili alla UTi Worldwide Inc., in quanto società controllante non implicata nei fatti del caso oggetto della decisione ma responsabile per le sue controllate secondo i termini della decisione;
—
condannare la convenuta alle spese.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, le ricorrenti deducono due motivi, ciascuno dei quali suddiviso in tre parti.
1)
Primo motivo, a sostegno della prima parte delle conclusioni, vertente sull’assenza di una violazione dell’articolo 101 TFUE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE da parte delle ricorrenti:
—
La Commissione avrebbe commesso un errore manifesto includendo le ricorrenti nella presunta intesa relativa all’Automated Manifest System (sistema del manifesto automatizzato; in prosieguo: l’«AMS») e omettendo di valutare adeguatamente i fatti e di condurre un’analisi completa e corretta del materiale probatorio in suo possesso, in quanto:
—
la Commissione analizza in modo errato i fatti contenuti nel fascicolo probatorio;
—
la decisione travisa la portata del dibattito svoltosi nel quadro dell'associazione Freight Forward International (in prosieguo: la «FFI»);
—
i membri della FFI non hanno concordato alcun prezzo o gamma di prezzi;
—
le ricorrenti e altri spedizionieri hanno imposto sovrattasse per l’AMS in modo selettivo al fine di ottenere un vantaggio concorrenziale;
—
la Commissione ha ignorato prove evidenti del fatto che l'appartenenza delle ricorrenti alla FFI non dimostra la partecipazione delle ricorrenti all’intesa relativa all’AMS; e
—
la Commissione ignora prove evidenti del fatto che le ricorrenti hanno fissato in modo indipendente la sovrattassa per il servizio AMS, sulla base delle sovrattasse AMS dei vettori aerei di merci e di altri fattori per la fissazione dei prezzi di mercato.
—
La Commissione non ha dimostrato la partecipazione delle ricorrenti ad alcun accordo atto a falsare la concorrenza ai sensi dell'articolo 101, paragrafo 1, TFUE e dell'articolo 53 dell'accordo SEE, in quanto:
—
la presenza delle ricorrenti a sei riunioni e teleconferenze della FFI non soddisfa i requisiti giuridici per la violazione dell'articolo 101 TFUE; e
—
la decisione non contiene alcuna prova del fatto che le ricorrenti abbiano partecipato a discussioni bilaterali o multilaterali al di fuori della FFI riguardanti la sovrattassa AMS.
—
La sovrattassa AMS non avrebbe avuto alcun «effetto significativo» sulla concorrenza, in quanto:
—
la sovrattassa AMS costituiva una componente minima del prezzo totale della spedizione; e
—
la sovrattassa AMS era inevitabile in base alla decisione dei vettori aerei di merci di introdurre un supplemento tariffario e di conseguenza non ha avuto effetti significativi sul mercato.
2)
Secondo motivo, a sostegno della seconda parte delle conclusioni, vertente sulla violazione, da parte della decisione della Commissione sull’ammenda, dell’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio (1), degli orientamenti della stessa Commissione per il calcolo delle ammende (2) e del principio di proporzionalità, nonché su un errore di calcolo in essa contenuto:
—
La Commissione avrebbe omesso di applicare il concetto di «gravità» ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio e degli articoli 19 e 20 degli orientamenti per il calcolo delle ammende, in quanto:
—
era assente qualsiasi coinvolgimento effettivo delle ricorrenti nella presunta infrazione;
—
era assente un'effettiva attuazione della presunta infrazione; e
—
era assente l’individualizzazione delle azioni delle ricorrenti rispetto al comportamento generale di tutte le imprese interessate.
—
La Commissione avrebbe violato il principio di proporzionalità, in quanto:
—
l'applicazione del coefficiente del 16 % è sproporzionata rispetto alle norme e alle circostanze del caso;
—
i calcoli basati sull’intero mercato dei servizi di spedizione di merci sono sproporzionati;
—
l'applicazione del coefficiente relativo alla durata è sproporzionato; e
—
l’inserimento di un importo supplementare nell'importo di base è sproporzionato.
—
L’ammenda inflitta dalla Commissione alla UTi Worldwide Inc., individualmente in quanto società controllante, sarebbe artificiosamente ed erroneamente maggiorata dalla formula matematica della Commissione.
(1) Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato (GU L 1, pag. 1).
(2) Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell'articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 1/2003 (GU 2006, C 210, pag. 2).
Full & Egal Universal Law Academy