11.8.2012
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 243/29
Ricorso proposto il 18 giugno 2012 — Suwaid/Consiglio
(Causa T-268/12)
2012/C 243/51
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Joseph Suwaid (Damasco, Siria) (rappresentanti: avv.ti L. Defalque e T. Bontinck)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare il punto 7 della parte A dell’allegato I della decisione di esecuzione 2012/172/PESC del Consiglio, del 23 marzo 2012, che attua la decisione 2011/782/PESC, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU L 87, pag. 103);
—
annullare il punto 7 della parte A dell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 266/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, che attua l’articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 36/2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU L 87, pag. 45);
—
in caso contrario, dichiarare che la decisione ed il regolamento impugnati non sono applicabili al ricorrente ed ordinare la cancellazione del suo nome e dei suoi dati personali dall’elenco delle persone assoggettate alle sanzioni dell’Unione;
—
condannare il convenuto alla totalità delle spese e segnatamente all’integralità dei diritti, degli onorari e delle anticipazioni sostenuti dal ricorrente nel presente procedimento.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce cinque motivi.
1)
Primo motivo, vertente
—
su una violazione dei diritti fondamentali e delle garanzie procedurali e su una violazione dell’articolo 21, paragrafo 2, della decisione 2011/782/PESC del Consiglio e dell’articolo 32, paragrafo 2, del regolamento n. 36/2012 del Consiglio, in quanto le misure controverse non sono state notificate al ricorrente né a quest’ultimo sarebbero stati comunicati gli elementi di prova o i gravi indizi a sostegno della sua iscrizione nell’elenco delle persone assoggettate alle sanzioni;
2)
Secondo motivo, vertente
—
su un errore manifesto di valutazione, dal momento che il ricorrente non sarebbe coinvolto nella politica del regime siriano;
3)
Terzo motivo, vertente
—
su una violazione dei diritti della difesa, del diritto ad un equo processo e del principio di tutela giurisdizionale effettiva, dal momento che il Consiglio non avrebbe risposto alla richiesta del ricorrente e non ha pertanto chiarito le ragioni per le quali il nome del ricorrente è stato incluso nell’elenco delle sanzioni, né ha prodotto gli elementi di prova a sostegno della sua iscrizione in tali elenchi, e nemmeno ha offerto al medesimo la possibilità di essere sentito oralmente precedentemente e successivamente all’adozione delle misure restrittive controverse;
4)
Quarto motivo, vertente
—
su una violazione dell’obbligo di motivazione in quanto il Consiglio si è limitato ad utilizzare una formula affermativa e vaga nella sua decisione e nel regolamento impugnati, senza fornire una giustificazione dettagliata allorquando ha adottato le misure restrittive nei confronti del ricorrente;
5)
Quinto motivo, vertente
—
sull’errore del Consiglio consistente nel non avere deliberatamente menzionato, negli atti impugnati, diritti e principi fondamentali sanciti dal diritto dell’Unione nell’Unione europea. Il ricorrente sottolinea inoltre a tal proposito che il Consiglio ha adottato gli atti impugnati sul fondamento dell’articolo 215 TFUE, che non prevede alcuna «garanzia democratica».
Full & Egal Universal Law Academy