11.8.2012
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 243/30
Ricorso proposto il 18 giugno 2012 — Makro autoservicio mayorista/Commissione
(Causa T-269/12)
2012/C 243/52
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Makro autoservicio mayorista, SA (Madrid, Spagna) (rappresentanti: avv.ti P. De Baere e P. Muñiz)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare la decisione della Commissione C(2009) 22 def., del 18 gennaio 2010, che dichiara giustificato procedere alla contabilizzazione a posteriori dei dazi all’importazione e non giustificato procedere allo sgravio di tali dazi in un caso particolare (REM 2/08), notificata alla ricorrente con lettera del 19 aprile 2012; e
—
condannare la convenuta alle spese.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.
1)
Primo motivo, vertente
—
sul fatto che i dazi di importazione sono stati contabilizzati in violazione dell’articolo 220, paragrafo 2, lettera b), CDC (1), poiché la convenuta ha erroneamente ritenuto che le norme anti-dumping adottate nei confronti delle importazioni da paesi terzi si applichino automaticamente a prodotti in libera circolazione nell’unione doganale UE-Turchia, e di conseguenza, la convenuta erroneamente non ha informato i commercianti che il regolamento anti-dumping interessato era altresì applicabile a prodotti in libera circolazione nell’unione doganale UE-Turchia. In alternativa, le autorità turche hanno commesso un errore, avendo confermato che i dazi anti-dumping imposti su prodotti provenienti da paesi terzi non si applicavano a prodotti in libera circolazione nell’unione doganale UE-Turchia. La ricorrente afferma inoltre che anche le autorità doganali spagnole hanno commesso un errore, avendo ritenuto che prodotti accompagnati da un certificato A.TR. non potessero essere soggetti ad alcun ulteriore dazio o misura di protezione commerciale, e non hanno informato gli operatori economici del fatto che le loro importazioni dalla Turchia potrebbero essere soggette a misure commerciali, sebbene si trattasse di prodotti in libera circolazione.
2)
Secondo motivo, vertente
—
sul fatto che l’errore commesso dalle autorità doganali competenti non avrebbe potuto ragionevolmente essere individuato dalla persona responsabile del pagamento, avendo essa agito in buona fede e ottemperato a tutti gli obblighi stabiliti dalla normativa vigente in relazione alla dichiarazione doganale.
3)
Terzo motivo, vertente
—
sul fatto che la ricorrente si trova in una particolare situazione dell’articolo 239 CDC e che non sono implicate frode o manifesta negligenza da parte della ricorrente ai sensi dell’articolo 239 CDC.
(1) Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1).
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