18.8.2012
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 250/18
Ricorso proposto il 15 giugno 2012 — Chyzh e altri/Consiglio
(Causa T-276/12)
2012/C 250/33
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrenti: Yury Aleksandrovich Chyzh (Minsk, Bielorussia); Triple TAA (Minsk, Bielorussia); NefteKhimTrading STAA (Minsk, Bielorussia); Askargoterminal ZAT (Minsk, Bielorussia); Bereza Silicate Products Plant AAT (distretto di Bereza, Bielorussia); Variant TAA (distretto di Berezovzky, Bielorussia); Triple-Dekor STAA (Minsk, Bielorussia); KvartsMelProm SZAT (Khotislav, Bielorussia); Altersolutions SZAT (Minsk, Bielorussia); Prostoremarket SZAT (Minsk, Bielorussia); AquaTriple STAA (Minsk, Bielorussia); Rakovsky brovar TAA (Minsk, Bielorussia); TriplePharm STAA (Logoysk, Bielorussia); e Triple-Veles TAA (Molodechno, Bielorussia) (rappresentanti: D. O’Keeffe, Solicitor, e avv. B. Evtimov)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni
I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
—
annullare il regolamento di esecuzione (UE) n. 265/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, che attua l’articolo 8 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2006 relativo a misure restrittive nei confronti della Bielorussia (GU L 87, pag. 37), nella parte in cui riguarda i ricorrenti;
—
annullare la decisione di esecuzione 2012/171/PESC del Consiglio, del 23 marzo 2012, che attua la decisione 2010/639/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia (GU L 87, pag. 95), nella parte in cui riguarda i ricorrenti;
—
condannare il convenuto alle spese.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, i ricorrenti deducono due motivi.
1)
Primo motivo, con il quale i ricorrenti sostengono che, nell’adottare i provvedimenti controversi, il Consiglio non ha adempiuto l’obbligo, ad esso incombente, di motivare a sufficienza l’inclusione dei ricorrenti nell’elenco delle persone alle quali si applicano le misure restrittive o, in subordine, che il ragionamento del Consiglio è inficiato da errori manifesti di valutazione;
2)
Secondo motivo, con il quale i ricorrenti sostengono che i provvedimenti controversi adottati dal Consiglio pregiudicano i diritti della difesa e il diritto al contraddittorio dei ricorrenti, in quanto non conferiscono a questi ultimi la possibilità di esercitare effettivamente i loro diritti, segnatamente il loro diritto ad essere sentiti. Alla luce della stretta interrelazione fra i diritti della difesa ed il diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva, anche i diritti dei ricorrenti ad una tutela giurisdizionale effettiva sono stati violati.
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