8.9.2012
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 273/12
Ricorso proposto il 25 giugno 2012 — Bimbo/UAMI — Café do Brasil (Caffè KIMBO)
(Causa T-277/12)
2012/C 273/20
Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Ricorrente: Bimbo SA (Barcellona, Spagna) (rappresentante: avv. J. Carbonell Callicó)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Café do Brasil SpA (Melito di Napoli, Italia)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
modificare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 15 maggio 2012, relativa al procedimento R 1017/2011-4;
—
in subordine e soltanto nel caso di rigetto della precedente richiesta, annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 15 maggio 2012, relativa al procedimento R 1017/2011-4; e
—
condannare il convenuto e la controinteressata alle spese.
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo in nero, rosso, oro e bianco «Caffè KIMBO», per prodotti rientranti nelle classi 11, 21 e 30 — Domanda di marchio comunitario n. 3478311
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la ricorrente
Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: la registrazione del marchio spagnolo n. 291655 del marchio denominativo «BIMBO» per prodotti rientranti nella classe 30; il marchio anteriore notoriamente conosciuto in Spagna «BIMBO» per prodotti rientranti nella classe 30
Decisione della divisione d’opposizione: accoglimento dell’opposizione per parte dei prodotti controversi
Decisione della commissione di ricorso: annullamento parziale della decisione controversa e rigetto del ricorso quanto al resto
Motivi dedotti:
—
violazione degli articoli 64, 75 e 76 del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio; e
—
violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio.
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