11.8.2012
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 243/32
Ricorso proposto il 25 giugno 2012 — S.I.C.O.M./Commissione
(Causa T-279/12)
2012/C 243/56
Lingua processuale: l’italiano
Parti
Ricorrente: S.I.C.O.M. Srl — Società industriale per il confezionamento degli olii meridionale (Cercola, Italia) (rappresentante: R. Manzi, avvocato)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
Accertare di dichiarare che la S.I.C.O.M. Srl, in liquidazione, è creditrice nei confronti della Commissione della somma di 24 338,10 euro oltre interessi e rivalutazione da calcolarsi conformemente all’articolo 18, comma n. 7, del Regolamento della Commissione n. 2519/1997, oppure della diversa somma che l’I Tribunale riterrà opportuno liquidare e, per l’effetto, condannare la Commissione al pagamento delle somme così liquidate;
—
Condannare, per l’effetto, la Commissione al pagamento delle spese, diritti ed onorari del giudizio, oltre IVA, CPA e rimborso forfetario in misura del 12,5%.
Motivi e principali argomenti
La ricorrente nella presente causa, aggiudicataria dell’azione n. 35, decisa nell’ambito dell’applicazione del Regolamento (CE) n. 664/2001 della Commissione, del 2 aprile 2001, relativo alla fornitura di olio vegetale a titolo di aiuto alimentare (GU L 93, pag. 3), avente ad oggetto la fornitura di 500 tonnellate di olio di colza raffinato, confezionato in lattine da litri 5, merce resa franco destino presso i magazzini Tombo PAM Warehouse in Guinea, entro il giorno 17.06.2001, si oppone al fatto che la Commissione abbia effettuato delle trattenute sul pagamento, applicando una penale per merce consegnata in ritardo ed una ulteriore penale per merce non consegnata.
A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce i seguenti motivi.
1)
In ordine all’applicazione della penale per merce non fornita, si segnala che, in realtà, la merce effettivamente consegnata era pari a 498,819 tonnellate, ovvero 1,435 tonnellate meno rispetto a quanto previsto dal bando di gara. A questo riguardo la parte ricorrente fa valere il livello di tolleranza dell’1% previsto dall’art. 17 del Regolamento (CE) n. 2519/97 della Commissione, del 16 dicembre 1997, che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione di prodotti da fornire a titolo del regolamento (CE) n. 1292/96 del Consiglio per l’aiuto alimentare comunitario (GU L 346, pag. 23). Per quanto riguarda l’art. 15 del detto regolamenta la ricorrente precisa che, nel presente caso, è un dato di fatto che la merce effettivamente consegnata presso il beneficiario è pari a 498,819 tonnellate, così come si evince dal certificato di presa in consegna e, dunque, qualsivoglia evento successivo che abbia determinato una eventuale riduzione della merce non poteva essergli addebitato.
2)
In ordine alla penale per merce consegnata in ritardo, la ricorrente invoca l’applicazione dell’esimente del caso di forza maggiore in ordine al ritardo subito dalla motonave implicata nell’operazione presso il porto di imbarco di Napoli e, in conseguenza, la proroga di 30 giorni prevista dall’art. 14, comma 15, del Regolamento n. 2519/97, già citato. Su questo punto la ricorrente invoca anche l’applicazione degli art. 22, n. 4, e 25, dello stesso Regolamento.
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