22.9.2012
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 287/35
Ricorso proposto il 23 luglio 2012 — ING Groep/Commissione
(Causa T-332/12)
2012/C 287/65
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: ING Groep NV (Amsterdam, Paesi Bassi) (rappresentanti: avv.ti O. Brouwer, J. Blockx e N. Lorjé)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare la decisione della Commissione C(2012) 3150 def., dell’11 maggio 2012, Aiuto di Stato SA.28.855 (N 373/2009) (ex C 10/2009 ed ex N 528/2008) — Paesi Bassi ING — aiuto alla ristrutturazione; e
—
condannare la convenuta alle spese del procedimento.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi.
1)
Primo motivo, vertente sulla circostanza che la convenuta ha violato il principio di buona amministrazione e il diritto al contraddittorio, omettendo di consultare lo Stato olandese e l’ING in ordine a fatti nonché a proprie opinioni e ipotesi rilevanti ai fini della conclusione, da essa formulata, che la modifica delle condizioni fissate per il conferimento di capitale di base di classe 1 ha costituito un aiuto ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.
2)
Secondo motivo, vertente sulla circostanza che la convenuta ha commesso un errore di diritto e un errore manifesto di valutazione applicando il principio dell’investitore in un’economia di mercato («PIEM») e non ha fornito adeguata motivazione, quando ha qualificato la modifica del conferimento di capitale di base di classe 1 come aiuto di Stato e come circostanza aggravante nella propria valutazione delle misure compensative.
3)
Terzo motivo, vertente sulla circostanza che la convenuta ha violato l’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE e i principi di buona amministrazione, di proporzionalità, della certezza del diritto, della parità di trattamento nonché l’obbligo di motivazione dato che, nella valutazione delle misure compensative, non ha tenuto conto dell’importo dell’aiuto ed ha calcolato in modo errato l’importo relativo dell’aiuto e le circostanze in cui il medesimo è stato concesso.
4)
Quarto motivo, vertente sulla circostanza che la convenuta ha violato l’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE, il principio di buona amministrazione, di proporzionalità nonché l’obbligo di motivazione, quando ha disposto che i divieti di leadership sui prezzi fossero, per l’ING, giuridicamente vincolanti.
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