22.9.2012
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 287/37
Ricorso proposto il 1o agosto 2012 — Klizli/Consiglio
(Causa T-336/12)
2012/C 287/67
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Yousef Klizli (Damasco, Siria) (rappresentante: avv. Z. Garkova-Lyutskanova)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare la decisione di esecuzione 2012/256/PESC del Consiglio, del 14 maggio 2012, che attua la decisione 2011/782/PESC, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU L 126, pag. 9), nella parte in cui riguarda il ricorrente;
—
annullare il regolamento di esecuzione (UE) n. 410/2012 del Consiglio, del 14 maggio 2012, che attua l’articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 36/2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (GU L 126, pag. 3), nella parte in cui riguarda il ricorrente; e
—
condannare il convenuto alle spese.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce due motivi.
1)
Primo motivo, con il quale il ricorrente
—
sostiene di essere stato erroneamente iscritto, quale persona che fornisce sostegno finanziario al regime.
2)
Secondo motivo, con il quale il ricorrente
—
sostiene che i controversi atti del Consiglio sono stati adottati in assenza di qualsiasi fondamento giuridico e violano l’obbligo di motivazione, i diritti della difesa, il diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva ed il diritto di proprietà; inoltre essi violano il principio di proporzionalità e pregiudicano la reputazione del ricorrente.
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