17.11.2012
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 355/30
Ricorso proposto il 30 agosto 2012 — Elite Licensing/UAMI — Aguas De Mondariz Fuente del Val (elite BY MONDARIZ)
(Causa T-386/12)
2012/C 355/64
Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Ricorrente: Elite Licensing Company SA (Friburgo, Svizzera) (rappresentante: avv. J. Albrecht)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Aguas De Mondariz Fuente del Val, SL (Mondariz, Spagna)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare la decisione della quinta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 6 giugno 2012, nel procedimento R 9/2011-5; e
—
condannare il convenuto alle spese del procedimento.
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio figurativo «elite BY MONDARIZ», per prodotti e servizi rientranti nelle classi 32, 38 e 39 — Domanda di marchio comunitario n. 6957872
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la ricorrente
Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: Registrazione di marchio comunitario n. 4995114 del marchio denominativo «ELITE MODEL LOOK», per prodotti e servizi rientranti nelle classi 8, 9, 11, 21 e 32; domanda di marchio comunitario n. 5765185 del marchio figurativo «elite», per prodotti e servizi delle classi 3, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 28, 32, 35, 38, 41, 43 e 44; registrazione internazionale n. 949195 del marchio figurativo «elite», per prodotti e servizi delle classi 3, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 28, 32, 35, 38, 41, 43 e 44
Decisione della divisione d’opposizione: accoglie l’opposizione e respinge integralmente la domanda di marchio comunitario
Decisione della commissione di ricorso: annulla la decisione controversa e respinge l’opposizione
Motivi dedotti:
—
violazione delle regole 48, paragrafo 2, 49, paragrafo 1 e 96, paragrafo 1, del regolamento n. 2868/95 della Commissione; e
—
violazione degli articoli 8, paragrafo 1, lettera b), e 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009 del Consiglio.
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