27.10.2012
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 331/29
Ricorso proposto il 5 settembre 2012 — EDF/Commissione
(Causa T-389/12)
2012/C 331/55
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Électricité de France SA (EDF) (Parigi, Francia) (rappresentanti: A. Creus Carreras e A. Valiente Martin, avvocati)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare la decisione C(2012) 4617 def. della Commissione, del 28 giugno 2012, che nega la concessione alla ricorrente di una proroga fino al 31 dicembre 2014 del termine per l’adozione della decisione finale di investimento, previsto da uno degli impegni imposti in un procedimento di concentrazione (caso COMP/M.5549 — EDF/SEGEBEL);
—
condannare la convenuta alle spese del procedimento.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.
1)
Primo motivo, vertente
—
su un errore di diritto e sull’errata applicazione dei paragrafi 72 e segg. della comunicazione della Commissione concernente le misure correttive considerate adeguate a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio e del regolamento (CE) n. 802/2004 della Commissione (1).
2)
Secondo motivo, vertente
—
su un errore manifesto di valutazione dei fatti significativi della controversia.
3)
Terzo motivo, vertente
—
sulla violazione del principio di proporzionalità.
4)
Quarto motivo, vertente
—
su uno sviamento di potere e/o sulla violazione del principio di buona amministrazione.
5)
Quinto motivo, vertente
—
sulla carenza di motivazione, dal momento che la Commissione non ha fornito alcuna giustificazione a sostegno della propria decisione.
(1) GU 2008, C 267, pag. 1
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