27.10.2012
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 331/29
Ricorso proposto il 3 settembre 2012 — Lavazza/UAMI — Commercialunione prima (LAVAZZA A MODO MIO)
(Causa T-392/12)
2012/C 331/56
Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l’italiano
Parti
Ricorrente: Luigi Lavazza SpA (Torino, Italia) (rappresentanti: A. Vanzetti, G.E. Sironi, M. Ricolfi e C.E. Mezzetti, avvocati)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso: Commercialunione prima Srl (Bresso, Italia)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
accogliere il ricorso, con il conseguente annullamento, per violazione dell’art. 8, n. 1, lett. b) del Regolamento n. 207/2009, della decisione della Prima Commissione di Ricorso del 26 giugno 2012, resa nel procedimento R 124/2011-1;
—
il rigetto dell’opposizione di Commercialunione Prima Srl all’estensione all’Unione Europea della registrazione del marcio internazionale n. W00943981 «Lavazza a modo mio» e, conseguentemente, la concessione dell’estensione medesima venga concessa;
—
la rifusione integrale delle spese del procedimento a favore della Luigi Lavazza SpA.
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: Ricorrente
Marchio comunitario di cui trattasi: Marchio figurativo «LAVAZZA A MODO MIO» per prodotti e servizi delle classi 11, 29, 30 e 43 — Registrazione internazionale veniva estesa all’Unione Europea n. W00 943 981
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: Commercialunione prima Srl
Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: Marchi nazionali figurativi «A MODO MIO», «la PIZZA A MODO MIO» e «A MODO MIO BIRRA & MUSIC» per servizi della classe 42
Decisione della divisione d'opposizione: la Divisione accoglieva parzialmente l’opposizione
Decisione della commissione di ricorso: la Commissione prendeva atto della rinuncia alla domanda di registrazione «LAVAZZA A MODO MIO» limitatamente alla classe 43 e per il resto respingeva il ricorso
Motivi dedotti: Violazione dell’art. 8, n. 1, lett. b) e dell’art. 76, par. 1, parte seconda del regolamento n. 207/2009
Full & Egal Universal Law Academy