10.11.2012
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 343/19
Ricorso proposto il 12 settembre 2012 — Mitsubishi Electric/Commissione
(Causa T-409/12)
2012/C 343/33
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Mitsubishi Electric Corp. (Tokyo, Giappone) (rappresentanti: R. Denton, J. Vyavaharkar e R. Browne, solicitors, e K. Haegeman, avvocato)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare la decisione C(2012) 4381 def. della Commissione, del 27 giugno 2012, che modifica la decisione C(2006) 6762 def., del 24 gennaio 2007, relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 81 del Trattato CE (divenuto articolo 101 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea) e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/39.966 — Apparecchiature di comando con isolamento in gas — ammende), per la parte relativa alla ricorrente; o, in subordine,
—
ridurre sostanzialmente l’ammenda inflitta alla ricorrente nella suddetta decisione; e
—
condannare la convenuta a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla ricorrente in relazione al procedimento.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce nove motivi.
1)
Primo motivo, vertente sulla circostanza che
—
la Commissione è venuta meno al proprio obbligo di motivazione per quanto riguarda il calcolo dell’ammenda e ha violato il principio di buona amministrazione.
2)
Secondo motivo, vertente sulla circostanza che
—
la Commissione, calcolando il coefficiente moltiplicatore applicabile alla ricorrente, ha violato il proprio obbligo di motivazione nonché i principi della parità di trattamento e di proporzionalità.
3)
Terzo motivo, vertente sulla circostanza che
—
La Commissione ha violato il principio di proporzionalità valutando nello stesso modo l’ammenda della ricorrente e quella da infliggere ai produttori europei.
4)
Quarto motivo, vertente sulla circostanza che
—
La Commissione è incorsa in errore non tenendo conto di elementi economici e tecnici quando ha valutato l’incidenza della condotta della ricorrente e nel calcolare l’ammenda da infliggere a quest’ultima.
5)
Quinto motivo, vertente sulla circostanza che
—
La Commissione è incorsa in errore nel determinare la durata della presunta intesa.
6)
Sesto motivo, vertente sulla circostanza che
—
La Commissione è incorsa in errore nel valutare le percentuali dell’importo di partenza della TM T&D da ripartire tra la ricorrente e un’altra società, con ciò violando i principi della parità di trattamento e di proporzionalità.
7)
Settimo motivo, vertente sulla circostanza che
—
La Commissione ha violato il proprio obbligo di motivazione nel fissare le percentuali dell’importo di partenza della TM T&D da ripartire tra la ricorrente e un’altra società.
8)
Ottavo motivo, vertente sulla circostanza che
—
La Commissione è incorsa in errore nell’applicare il proprio metodo di attribuzione di un importo di partenza alla ricorrente per il periodo precedente alla costituzione della TM T&D, con ciò violando i principi della parità di trattamento e di proporzionalità.
9)
Nono motivo, vertente sulla circostanza che
—
La Commissione ha violato il proprio obbligo di motivazione relativamente al proprio metodo di attribuzione di un importo di partenza alla ricorrente per il periodo precedente alla costituzione della TM T&D.
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