22.12.2012
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 399/24
Ricorso proposto l’8 ottobre 2012 — Novartis/UAMI — Tenimenti Angelini (LINEX)
(Causa T-444/12)
2012/C 399/46
Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l'inglese
Parti
Ricorrente: Novartis AG (Basilea, Svizzera) (rappresentante: M. Douglas, avvocato)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Tenimenti Angelini SpA (Montalcino, Italia)
Conclusioni
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Annullare la decisione della quarta commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 6 agosto 2012 nel procedimento R 414/2011-4; e
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Ordinare alla ricorrente di pagare le spese.
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente
Marchio comunitario di cui trattasi: marchio denominativo «LINEX», per prodotti e servizi della classe 5 — Domanda di marchio comunitario n. 8122863
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la controparte nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: marchio denominativo italiano «LINES PERLA», registrato con il n. 1281035, per prodotti delle classi 5, 16 e 25; marchio denominativo italiano «LINES LADY», registrato con il n. 245598, per prodotti della classe 5; marchio denominativo italiano «LINES INTERVALLO», registrato con il n. 311801, per prodotti della classe 5; marchio denominativo italiano «LINES IDEA», registrato con il n. 414841, per prodotti della classe 5; marchio denominativo italiano «LINES SETA», registrato con il n. 584405, per prodotti della classi 5, 16 e 25; marchio denominativo italiano«LINES SETA ALI», registrato con il n. 607537, per prodotti delle classi 5, 16 e 25; marchio denominativo italiano «LINES SETA ULTRA», registrato con il n. 643382, per prodotti delle classi 5, 6 e 25; marchio figurativo italiano «VELO», registrato con il n. 980294, per prodotti delle classi 3, 5 e 16; domanda di registrazione del marchio figurativo italiano «LINES SETA», n. MI2007C011896, per prodotti delle classi 3, 5 e 16; marchio notorio in Italia, «LINES», per beni della classe 5.
Decisione della divisione d'opposizione: accoglimento dell’opposizione
Decisione della commissione di ricorso: rigetto del ricorso
Motivi dedotti:
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violazione dell’articolo 76, paragrafo 1, del regolamento del Consiglio n. 207/2009, e
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violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento del Consiglio n. 207/2009.
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