8.12.2012
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 379/28
Ricorso proposto il 17 ottobre 2012 — Virgin Media/Commissione
(Causa T-460/12)
2012/C 379/49
Lingua processuale: l’inglese
Parti
Ricorrente: Virgin Media Ltd (Hook, Regno Unito) (rappresentanti: J. Ellison e D. Slater, solicitors, e D. Waelbroeck, avvocato)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
dichiarare il ricorso ricevibile e fondato;
—
annullare la decisione relativa all’aiuto di Stato SA.33540 della Commissione, del 12 giugno 2012, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 25 luglio 2012, che dichiara l’aiuto «City of Birmingham — Digital Districts NGA Network» compatibile con l’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea; e
—
condannare la convenuta alle spese.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.
1)
Primo motivo, vertente sulla non corretta esposizione dei fatti nella decisione impugnata, risultante, fra l’altro, dalle seguenti affermazioni:
—
l’affermazione secondo cui la ricorrente non aveva una presenza concorrenziale nei Digital Districts di Birmingham comprendenti Digbeth, Eastside ed il Jewellery Quarter (in prosieguo: l’«area interessata»);
—
l’affermazione secondo cui l’area interessata dispone solamente di una modesta capacità di banda larga per l’accesso di nuova generazione («NGA»), composta dalla prevista introduzione, in parte dell’area, di una rete Fibre-to-the-cabinet (fibra fino all’armadio, «FTTC») della BT Group plc.
—
l’affermazione secondo cui le velocità della banda larga nell’area interessata sono in sostanza, limitate a valori bassi (20 Mbps in download e 2 Mbps in upload);
—
l’affermazione secondo cui il fallimento del mercato è dovuto al fatto che taluni servizi specifici non sono disponibili a prezzi abbordabili per una categoria di piccole e medie imprese («PMI») situate nell’area;
—
l’affermazione secondo cui nessun soggetto aveva obiezioni al regime di aiuti per la banda larga NGA del Birmingham City Council relativo ai Digital Districts (in prosieguo: il «regime di aiuti»);
—
l’affermazione secondo cui il processo di mappatura e di consultazione conferma che il regime di aiuti non avrà un impatto negativo sulla concorrenza.
2)
Secondo motivo, vertente sull’errata interpretazione delle norme in materia di aiuti di Stato, in particolare di quelle enunciate negli orientamenti comunitari relativi all’applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato in relazione allo sviluppo rapido di reti a banda larga (GU 2009, C 235, pag. 7; in prosieguo: gli «orientamenti sulla banda larga»). L’erronea applicazione, da parte della convenuta, delle norme del TFUE relative agli aiuti di Stato e degli orientamenti sulla banda larga comprende, fra l’altro:
—
la mancata confutazione di una presunzione contro la legittimità dell’aiuto di Stato in un’area con servizi di banda larga residenziale in condizioni di concorrenza (punti 77 e 78 degli orientamenti sulla banda larga);
—
l’omessa individuazione di un fallimento del mercato (punto 35 degli orientamenti sulla banda larga), in particolare l’omessa definizione del mercato di riferimento asseritamente fallito; e la mancata deduzione di una prova significativa che consenta di rilevare un «fallimento» esclusivamente sulla base del prezzo;
—
la mancata effettuazione di un’adeguata consultazione del mercato [punto 51, lettera a), degli orientamenti sulla banda larga];
—
l’omessa valutazione dell’impatto dell’aiuto di Stato sulla concorrenza nei mercati di riferimento, ai sensi dei punti 34 e 35 degli orientamenti sulla banda larga.
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