26.1.2013
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 26/55
Ricorso proposto l’8 novembre 2012 — Planet/Commissione
(Causa T-489/12)
2013/C 26/111
Lingua processuale: il greco
Parti
Ricorrente: Planet AE Anonimi Etairia parochis symvouleftikon ypiresion (Società anonima erogatrice di servizi consultivi) (Atene, Grecia) (rappresentante: avv. V. Christianos)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
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riconoscere che la Commissione europea, rigettando le spese di personale per i dirigenti di massimo livello della ricorrente, ha violato i contratti ONTOGOV, FIT e RACWeb e che, inoltre, le spese di personale per i massimi dirigenti della ricorrente sottoposte alla Commissione per i contratti menzionati, dell’importo complessivo di EUR 547 653,42 sono ammissibili e non devono essere rimborsate dalla ricorrente alla Commissione; e
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condannare la Commissione al pagamento delle spese legali della ricorrente
Motivi e principali argomenti
Il ricorso in oggetto riguarda la responsabilità della Commissione derivante dai contratti: a) n. 507237 per l’esecuzione del progetto «Ontology enabled E-Gov Service Configuration» (ONTOGOV), b) n. 027090 per l’esecuzione del progetto «Fostering self-adaptive e-government service improvement using semantic technologies» (FIT) e c) n. 045101 per l’esecuzione del progetto «Risk Assessment for Customs in Western Balkans» (RACWeb), in forza degli articoli 272 e 340, primo comma TFUE. In particolare, la ricorrente sostiene che, nonostante essa abbia adempiuto pienamente e correttamente e con grande successo ai propri obblighi contrattuali, la Commissione, in violazione dei contratti di cui sopra e delle disposizioni relative alla procedura di revisione contabile, ha respinto le spese di personale della ricorrente che riguardavano i suoi tre massimi dirigenti.
In particolare, la ricorrente deduce due motivi a sostegno del proprio ricorso:
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Primo motivo, vertente sull’argomento secondo cui la ricorrente non ha affatto violato i propri obblighi contrattuali per quanto riguarda le spese di personale, poiché a) le spese di personale per i tre massimi dirigenti della ricorrente soddisfano tutte le condizioni di ammissibilità, conformemente alle clausole dei contratti di cui trattasi; e b) non è affatto vietata dai contratti la partecipazione dei massimi dirigenti a progetti finanziati.
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Secondo motivo, vertente sull’argomento secondo cui la Commissione durante la procedura di revisione contabile ha violato i propri obblighi contrattuali, poiché a) la revisione contabile della Commissione si è svolta in violazione dei principi di revisione contabile ellenici ed internazionali; b) la richiesta della Commissione di rilasciarle documenti che la Planet non ha affatto l’obbligo di conservare costituisce una violazione dei contratti di cui trattasi e un tentativo di modifica unilaterale a posteriori degli obblighi contrattuali della Planet e c) i risultati della revisione contabile in oggetto sono in contrasto con i risultati di una revisione contabile della Planet precedente effettuata dalla Commissione.
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