26.1.2013
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
C 26/62
Ricorso proposto il 16 novembre 2012 — Regno Unito/Commissione
(Causa T-503/12)
2013/C 26/123
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (rappresentanti: D. Wyatt, QC, V. Wakefield, Barrister, e C. Murrell, agente)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
—
annullare la decisione di esecuzione della Commissione 2012/500/UE, del 6 settembre 2012, che esclude dal finanziamento dell’Unione europea alcune spese effettuate dagli Stati membri, nella parte in cui riguarda quattro voci dell’allegato relativo alle correzioni forfetarie del 5 % delle spese effettuate in Irlanda del Nord nel corso dell’esercizio finanziario 2008 (che ammontano a EUR 277 231,60 e a EUR 13 671 558,90) e dell’esercizio finanziario 2009 (che ammontano a EUR 270 398,26 e a EUR 15 844 193,29) (GU L 244, pag. 11); e
—
condannare la convenuta alle spese sostenute dal ricorrente.
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce due motivi.
1)
Primo motivo, vertente sul fatto che la Commissione avrebbe commesso errori di diritto e di fatto e non avrebbe tenuto conto delle considerazioni relative all’entità delle eventuali perdite per il Fondo dell’Unione europea, con riguardo al rischio presentato per tale Fondo dalle spese negli anni di dichiarazione 2007 e 2008, risultanti in particolare da errori commessi nel 2005 in sede di fissazione del numero di ettari che danno diritto al beneficio del sussidio, che incide sull’attribuzione iniziale dei diritti
2)
Secondo motivo, vertente sul fatto che la Commissione ha commesso errori di diritto e di fatto, in quanto ha concluso a torto che il Northern Ireland Department of Agriculture and Rural Development (in prosieguo: il «DARD») non avesse applicato correttamente, ovvero non avesse applicato affatto, le disposizioni relative alle sanzioni, ai recuperi di importi versati in eccesso e all’inadempienza intenzionale e che la Commissione ha quindi sovrastimato e/o non ha tenuto conto delle considerazioni relative all’entità delle eventuali perdite per il Fondo dell’Unione europea. In particolare, la Commissione:
—
ha addebitato a torto un nuovo calcolo asseritamente «sistematico» dei diritti a pagamento da parte del DARD;
—
ha affermato a torto che gli errori commessi nel 2005 potevano avere effetti sostanziali sull’elemento storico del valore dei diritti;
—
ha adottato un metodo erroneo di calcolo degli importi versati in eccesso;
—
ha adottato un approccio erroneo per quanto riguarda le sanzioni, in particolare:
—
adottando un metodo di calcolo erroneo delle sanzioni; e
—
affermando a torto che una sanzione dovrebbe essere inflitta per ogni anno nei casi in cui una sanzione fosse applicabile nel 2005 ma non per gli esercizi successivi, nella specie il 2007 e il 2008, per i quali gli importi versati in eccesso derivavano dallo stesso errore già sanzionato nel 2005;
—
ha adottato un approccio erroneo della inadempienza intenzionale.
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